11.03.2005 - lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI – E’ DOVUTO IL RISARCIMENTO PER ANNULLAMENTO ILLEGITTIMO DELL’AGGIUDICAZIONE

LAVORI PUBBLICI – E’ DOVUTO IL RISARCIMENTO PER ANNULLAMENTO ILLEGITTIMO DELL’AGGIUDICAZIONE LAVORI PUBBLICI – E’ DOVUTO IL RISARCIMENTO PER ANNULLAMENTO ILLEGITTIMO DELL’AGGIUDICAZIONE
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 27/11/2004, n. 8220)

Ove l’Amministrazione non si sia conformata al dovere di comportarsi secondo buona fede nella valutazione del presunto inadempimento posto in essere dall’aggiudicataria in relazione agli obblighi propedeutici e funzionali all’effettiva esecuzione dei lavori oggetto di appalto, il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione è affetto da illegittimità.
In tal caso la tutela risarcitoria, se appare consequenziale all’annullamento dell’atto impugnato, affonda, quanto alla sua natura, le radici nel comportamento non conforme a buona fede tenuto dall’amministrazione appaltante, comportamento che ha determinato l’illegittimità della dichiarata decadenza dall’aggiudicazione.
La responsabilità dell’Amministrazione appaltante, in mancanza della formale stipula del contratto, deve essere correttamente ricondotta nell’alveo della responsabilità precontrattuale, con la conseguenza che il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia della perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso. L’entità di tale perdita di chances può essere riconosciuta in via equitativa nel 4% dell’utile complessivo di impresa (pari al 10% dell’importo di aggiudicazione), mentre nulla è dovuto a titolo di lucro cessante.


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