11.03.2005 - lavoro

INPS – RATEAZIONI RICHIESTE DAL CONTRIBUENTE – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO

INPS – RATEAZIONI RICHIESTE DAL CONTRIBUENTE – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO INPS – RATEAZIONI RICHIESTE DAL CONTRIBUENTE – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO

L’art. 32 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 326, inerente la “Riscossione spontanea a mezzo ruolo”, dispone che si considera riscossione spontanea quella da effettuare, nei casi stabiliti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempienze;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
Con circolare n. 224 del 21 dicembre 1999, la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che la lett. a) del citato art. 32 non riguarda i contributi previdenziali riscossi dall’Istituto.
Nel caso contemplato dalla lett. b) – e cioè nell’ipotesi di soggetti che non hanno versato la contribuzione dovuta alle scadenze previste e che hanno chiesto di regolarizzare la posizione mediante una dilazione di pagamento – il concessionario deve provvedere alla notifica della cartella entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello della consegna dei ruoli. L’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella produce effetti relativamente a tutte le rate.
Tanto premesso, si informa che, sull’argomento, la predetta Direzione Generale ha diramato ulteriori istruzioni con circolare n. 169 del 21 dicembre 2004.
La menzionata circolare ha, fra l’altro, chiarito che i crediti da inserire in ruoli spontanei possono essere:
– i crediti maturati e non pagati alle rispettive scadenze, richiesti con l’avviso bonario di cui all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 46/1999;
– i crediti maturati e non riscossi dall’Inps, con riferimento ai quali l’avviso bonario non è ancora stato inviato dall’Istituto;
– i crediti per i quali l’ufficio legale dell’Inps ha attivato una procedura monitoria;
– i crediti iscritti a ruolo ma il cui carico non è stato ancora notificato al contribuente.
Una volta accertato il debito da rateizzare nel suo complesso, l’iter procedurale si articola nelle seguenti modalità:
– la competente Sede dell’Inps verifica la posizione contributiva dell’interessato, il quale, all’atto della domanda di dilazione, è tenuto al pagamento di un acconto pari almeno ad un dodicesimo dei contributi dovuti;
– la domanda viene trasmessa alla Sede regionale dell’Istituto, cui compete accordare il numero delle rate;
– sarà poi inviato al contribuente il piano di ammortamento, con allegati l’atto di impegno e la richiesta di pagamento della prima rata denominata “in contanti” (derivante da interessi maturati e non riscossi, calcolati sugli acconti già versati, eventuali rate provvisorie non pagate, prima rata in scadenza). Il versamento deve essere effettuato tramite il Modello F24;
– le rate successive alla prima rata “in contanti” saranno iscritte in un ruolo di riscossione spontanea;
– il concessionario provvederà alla notifica della cartella di pagamento entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo;
– le rate iscritte in cartella dovranno essere versate al concessionario, utilizzando i bollettini allegati alla stessa cartella di pagamento. Pertanto, il contribuente, dopo la prima rata versata attraverso il Modello F24, dovrà attendere la notifica della cartella per il pagamento successivo.
Nella circolare in esame, l’Istituto pone, altresì, in rilievo che:
– la cartella di pagamento relativa al ruolo rateizzato ha delle caratteristiche particolari in quanto la riscossione dei crediti di cui trattasi deve essere considerata come riscossione spontanea. Di conseguenza, gli importi non potranno confluire in una cartella unica, dove vengono indicati i crediti da pagare in un’unica soluzione, ma verranno inseriti in un’apposita cartella di pagamento contenente solo gli articoli di ruolo relativi alla dilazione richiesta dal contribuente;
– contro l’iscrizione a ruolo della dilazione non è ammesso il ricorso, in quanto il contribuente, al momento della domanda, ha dichiarato di riconoscere in modo esplicito il debito contributivo, di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell’Istituto, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
– atteso che, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 46/1999, nel testo modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 326/1999, l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate, il concessionario interessato provvederà al recupero delle rate non versate. Inoltre, sulle rate pagate in ritardo, lo stesso calcolerà gli interessi di mora stabiliti dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 46/1999.


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