INAIL – ADDIZIONALE SUI PREMI ASSICURATIVI PER L’ANNO 2003 – COPERTURA DANNO BIOLOGICO – D.M. 9 AGOSTO 2005
INAIL – ADDIZIONALE SUI PREMI ASSICURATIVI PER L’ANNO 2003 – COPERTURA DANNO BIOLOGICO – D INAIL – ADDIZIONALE SUI PREMI ASSICURATIVI PER L’ANNO 2003 – COPERTURA DANNO BIOLOGICO – D.M. 9 AGOSTO 2005
Il danno biologico, ossia la lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale di origine professionale occorsa al lavoratore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 38/2000, rientra nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Al fine di garantire la copertura del maggiore onere economico derivante dall’applicazione della nuova disciplina, lo stesso D.Lgs. 38/2000, ha disposto l’introduzione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, rinviando ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione della misura e delle modalità per la corresponsione dell’addizionale stessa. In attuazione della normativa sopra citata con il decreto ministeriale del 9 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, è stata stabilita l’addizionale per l’anno 2003 nella misura dello 0,92% del premio INAIL dovuto per lo stesso anno.
Modalità di determinazione e di pagamento dell’addizionale
Si ricorda che secondo quanto comunicato dall’INAIL con circolare 54/2003 (cfr. suppl. n. 1 al Not. 8-9/2003) l’addizionale, sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, e cioè sui premi ordinari, sui premi speciali unitari e sui premi supplementari per silicosi e asbestosi. La base di calcolo è costituita dal solo premio dovuto per l’anno di riferimento, al netto dell’addizionale Anmil dell”1%. Quest’ultima verrà, infatti, calcolata sull’importo dell’addizionale per danno biologico determinata secondo il criterio sopra indicato.
Con la citata circolare l’Istituto precisa che provvederà sia alla determinazione dell’importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro nonché all’invio della richiesta di pagamento, con l’indicazione dei relativi termini e modalità.
Infine, si ricorda che il tardato o mancato pagamento dell’addizionale per danno biologico comporterà l’applicazione delle sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.
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