ICI – IMPONIBILITÀ FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE
ICI – IMPONIBILITÀ FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE ICI – IMPONIBILITÀ FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE
(Cassazione N.7905/2005)
Sugli immobili di nuova costruzione, l’Ici risulta dovuta anche se non sono ancora utilizzabili, perchè privi dell’abitabilità. Così la Corte di Cassazione nella Sentenza n.7905 del 15 aprile 2005.
Con Sentenza 15 aprile 2005 (22 febbraio 2005) , n. 7905, la Corte di Cassazione ha stabilito che sugli immobili di nuova costruzione, iscritti in catasto, l’ICI risulta dovuta anche nel caso in cui non siano ancora utilizzabili, in quanto privi del certificato di abitabilità.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’imposta è dovuta per il solo fatto che sia stata dichiarata l’ultimazione dell’immobile e si sia provveduto al suo accatastamento, rimanendo di fatto estranea al rapporto tributario l’effettiva abitabilità dello stesso.
A tale conclusione la Corte è giunta sulla base del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992, secondo il quale il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta comunale sugli immobili a partire dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero, se antecedente, dalla data di utilizzazione, circostanza esclusa nella fattispecie in esame), e della norma di cui all’art. 5, comma 6 del medesimo D.Lgs. 504/1992, che correla la base imponibile al valore dell’immobile risultante dalla rendita catastale.
In sostanza, si richiama l’attenzione delle imprese associate sul fatto che un fabbricato è assoggettato ad ICI, non dopo il rilascio del certificato di abitabilità, ma a seguito della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, dalla quale risulta la realizzazione compiuta dell’opera, come da concessione edilizia rilasciata, e dal successivo accatastamento.
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