ICI – ESENZIONE SOLO IN CASO DI INAGIBILITA’ DEL LOCALE
ICI – ESENZIONE SOLO IN CASO DI INAGIBILITA’ DEL LOCALE ICI – ESENZIONE SOLO IN CASO DI INAGIBILITA’ DEL LOCALE
(Cass., Sez. trib., Sent. 14/1/05, n. 661)
Presupposto per la riduzione del tributo, in materia di ICI, è la dichiarazione conseguente all’accertamento dell’inagibilità o dell’inabitabilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
La non utilizzabilità va pertanto valutata in concreto e non in astratto.
Per ciò che attiene invece alla TARSU, il mancato utilizzo degli immobili rappresenta un caso di non assoggettabilità alla tassa.
È quanto ha precisato la Cassazione confermando le conclusioni dei giudici tributari d’appello in un caso relativo ad una società proprietaria di un immobile destinato a pubblico esercizio, per il quale la società stessa aveva chiesto l’esenzione TARSU e la riduzione ICI, sulla base del mancato utilizzo per assenza di licenze.
Il Comune correttamente rigettava l’istanza di riduzione ICI per mancanza dei presupposti e lasciava operare il silenzio – assenso in merito alla TARSU.
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