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20.07.2005 - ambiente

DISCARICHE DI RIFIUTI: PROROGA AL 31/12/2005 DEL TERMINE DEL 16/7 PER L’ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI

DISCARICHE DI RIFIUTI: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2005 DEL TERMINE DEL 16 LUGLIO PER L’ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI DISCARICHE DI RIFIUTI: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2005 DEL TERMINE DEL 16 LUGLIO PER L’ACCETTABILITÀ DEI RIFIUTI
Si informa che il Consiglio dei Ministri ha disposto il rinvio al 31 dicembre 2005 della scadenza del 16 luglio 2005, fissata dal D.Lgs. 36/2003, articolo 17, commi 1,2 e 6 lettera a), relativamente al periodo transitorio per l’applicazione dei limiti per l’accettazione dei rifiuti in discarica.
La proroga è prevista dall’articolo 11 del Decreto Legge concernente “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione anche con proroghe di termini”, approvato il 24 giugno e di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proroga è motivata dalla necessità ed urgenza “di evitare, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale riguardante i nuovi limiti per l’accettazione dei rifiuti in discarica previsti dalla decisione 2003/33/CE, il rischio di situazioni di blocco del conferimento in discarica dei rifiuti”.

Con la proroga disposta dal DL in parola:

– le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto 36 possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate (articolo 17, c. 1);

– fino alla stessa data (articolo 17, c. 2) è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a. nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b. nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c. nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

– fino alla stessa data, ai fini di cui al comma 2, restano validi i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (articolo 17, comma 6, lettera a).

Il rinvio della scadenza disposto dal Governo risponde alle segnalazioni di preoccupazione manifestate da diversi settori produttivi per l’entrata in vigore di una norma per l’applicazione della quale mancano ancora le necessarie disposizioni tecniche, contenute in uno schema di decreto interministeriale attualmente in fase di concertazione tra i diversi Ministeri interessati.


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