10.10.2005 - lavoro

D.LGS. 276/2003 – CCNL 20/5/2004 – DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO:. . 1) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 2) APPRENDISTATO CON MINORENNI

D D.LGS. 276/2003  –  CCNL 20/5/2004  –  DISCIPLINA  DELL’APPRENDISTATO:
1) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – 2) APPRENDISTATO CON MINORENNI
Come è noto il D.Lgs. 276/2003 ha introdotto rilevanti modifiche in tema di contratto di apprendistato, introducendo tre forme dello stesso (cfr. in particolare Not. n. 3/2004).
Il citato D.Lgs. 276/2003 è stato poi modificato ed in relazione a ciò si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle tipologie del contratto di apprendistato professionalizzante e del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.

1) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
La Legge 14 maggio 2005 di conversione del D.L. n. 35/2005, noto come decreto “competitività”, ha introdotto, tra le altre, importanti novità in ordine al contratto di apprendistato professionalizzante, modificando il regime transitorio dettato in materia dal D.Lgs. 276/03. Il provvedimento legislativo in parola prevede infatti  che, sino alla approvazione delle leggi regionali volte a disciplinare gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante, tale forma di apprendistato sarà regolamentata dai contratti collettivi di categoria.
Pertanto nei settori ove la contrattazione collettiva ha già provveduto alla citata regolamentazione è possibile procedere alla assunzione di apprendisti secondo le nuove regole dettate dalla richiamata disciplina contrattuale.
Il settore edile rientra tra quelli in cui la contrattazione collettiva ha provveduto a dettare un’apposita disciplina per tale figura di apprendistato (si veda l’allegato 17 al verbale di accordo 20 maggio 2004 sul Not. n. 7/2004 ed il successivo accordo 31 maggio 2005).
Si fornisce qui di seguito, anche alla luce delle ulteriori indicazioni operative fornite dall’ANCE, una sintesi delle disposizioni contrattuali concernenti l’apprendistato professionalizzante.

Decorrenza
Con riferimento alle citate fonti contrattuali, è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante dal 1° giugno 2005.
Ne consegue che i contratti di apprendistato stipulati dal 1 giugno 2005 con i giovani in possesso dei requisiti anagrafici di seguito indicati devono essere conformi a quanto indicato nella presente circolare.

Limiti di età
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti (ossia 29 anni e 364 giorni). Può inoltre essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni e siano in possesso di un attestato di qualifica triennale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di cui alla legge n°53/2003.

Limiti quantitativi all’assunzione
La norma contrattuale stabilisce che il numero complessivo di apprendisti che può essere assunto non deve essere superiore al numero dei lavoratori specializzati o qualificati in forza all’impresa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati può comunque assumere un apprendista.

Durata del contratto
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante secondo le disposizioni dettate dal c.c.n.l. 20/5/2004 non può essere inferiore a 2 anni e non può essere superiore a:
– 3 anni per il conseguimento di qualifiche finali del 2° livello di inquadramento;
– 4 anni per il conseguimento di qualifiche finali del 3° livello di inquadramento;
– 5 anni per il conseguimento di qualifiche finali del 4° e del 5° livello di inquadramento.

Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto e la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto di apprendistato. Inoltre, al contratto deve essere allegato il piano formativo individuale contenente il profilo formativo dell’apprendista, con le conoscenze da trasferire allo stesso per il conseguimento delle competenze necessarie per acquisire la qualifica finale. Il piano formativo individuale potrà essere redatto secondo il fac-simile allegato alla presente nota, utilizzando per la compilazione i profili formativi che sono a disposizione delle imprese interessate presso gli uffici del Collegio.
La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue e di norma è realizzata presso la Scuola Edile che organizzerà appositi corsi. L’impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale coerente con l’attività da svolgere.
Infine si rileva che, come in passato, è necessaria la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate che accompagni l’apprendista nel percorso di formazione.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità, all’apprendista confermato deve essere attribuita la categoria professionale per la quale è stato effettuato l’apprendistato medesimo.

Inquadramento e trattamento retributivo
Ai sensi del citato c.c.n.l. 20/5/2004, per l’intera durata del rapporto, l’inquadramento ed il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è quello di una categoria inferiore rispetto a quello della categoria alla quale è finalizzato il contratto.
A tale regola generale fa eccezione l’ipotesi di primo inserimento nel settore. In questo caso l’inquadramento ed il relativo trattamento economico da riconoscere all’apprendista all’atto dell’instaurazione del rapporto sono i seguenti:
– 1° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello;
– 2° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4° livello;
– 3° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5° livello.
Inoltre, sempre nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso di apprendistato e fino al termine del rapporto, all’apprendista deve essere riconosciuto l’inquadramento ed il trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. (esempio: apprendistato professionalizzante finalizzato al conseguimento del 4° livello: durata stabilita dalle parti 4 anni; inquadramento e trattamento retributivo iniziale del 2° livello; dopo 2 anni e fino al termine del rapporto inquadramento e trattamento retributivo del 3° livello).
Tale riconoscimento non si applica però nel caso di rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello, per i quali l’inquadramento ed il trattamento retributivo rimangono quelli iniziali per l’intera durata del rapporto (ossia del 1° livello).

Assunzione in prova e computabilità dei precedenti periodi di apprendistato
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del relativo periodo di prova, valgono le norme previste dal c.c.n.l. con riferimento al livello di assunzione.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Comunicazione agli Enti
Si ricorda che, entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto, dovrà essere inoltrato al competente Centro per l’impiego l’obbligatoria comunicazione da redigere sul nuovo modello (cfr. nota suppl. n. 2 al Not. 7/2005). Tale comunicazione sostituisce il modello AP1. Copia della stessa, al fine di consentire la programmazione dei corsi di formazione, dovrà essere inoltre inviata alla Scuola Edile.
2) APPRENDISTATO CON MINORENNI
L’ANCE ha chiarito che il rapporto di apprendistato può essere instaurato anche con adolescenti che abbiano compiuto 15 anni. In questo caso, in attesa della piena operatività del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, l’ANCE ha precisato che si deve far riferimento alla disciplina previgente e contenuta nell’art. 93 del c.c.n.l. 20 gennaio 2000. Più precisamente, in tale ipotesi, il trattamento retributivo è quello che risulta dall’applicazione delle percentuali richiamate dal citato articolo 93 alla retribuzione dell’operaio qualificato o dell’impiegato di 3° categoria.
Con l’occasione si ricorda che è possibile stipulare contratti di lavoro solo con minori che abbiano assolto all’obbligo scolastico e comunque di età non inferiore a 15 anni.
I due requisiti devono coesistere per la legittima instaurazione del rapporto di lavoro con un minore.
Uno, l’aver compiuto i 15 anni, non presenta problemi: non è possibile assumere adolescenti che abbiano meno di 15 anni.
L’altro, l’aver assolto l’obbligo scolastico, presente profili di criticità. Alla luce della legge 53/2003, si ritiene che l’assolvimento dell’obbligo scolastico sia adempiuto con il conseguimento della licenza di scuola media o con la frequenza per almeno 8 anni della scuola dell’obbligo. In ogni caso è opportuno che il datore di lavoro richieda all’adolescente di produrre un certificato rilasciato dall’ultima scuola frequentata da cui risulti l’assolvimento dell’obbligo in parola.

Carta intestata impresa
Allegato al contratto di apprendistato
del       _________________________
tra l’Impresa      ___________________
e il Signor         ___________________
durata in anni ____________________

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Profilo formativo                                                ٱ tecnico per l’edilizia (disegnatore ed aiuto progettista CAD – tecnico di gestione commessa – tecnico di conduzione cantiere e di contabilità dei lavori)
ٱ addetto alle strutture (muratore – carpentiere per casseforme – ferraiolo – pontatore – addetto alla preparazione di malte, cemento e calcestruzzo – addetto alla produzione di prefabbricati)
ٱ addetto alle macchine (gruista – OMMT – Operatore impianti di betonaggio – operatore macchine per pavimentazione stradale bituminosa – sondatore – trivellatore)
ٱ addetto alle finiture (gessista – decoratore – stuccatore – pittore/imbianchino – posatore – intonacatore – addetto agli isolamenti termici e acustici e impermeabilizzazioni)
ٱ addetto alla lavorazione della pietra del marmo e del materiale lapideo (cavatore – scalpellino – selciatore/lastricatore – addetto al taglio della pietra – marmista)
ٱ addetto alla lavorazione del legno (falegname – maestro d’ascia – carpentiere in legno – addetto alla realizzazione di mobili)
ٱ addetto all’amministrazione (primanotista – operatore meccanografico – addetto al controllo materiali – addetto al controllo dell’accesso aziendale – addetto commerciale)

Qualifica da conseguire                         ___________________________________________
Durata della formazione in ore per anno  ٱ               120 ore                                 ٱ               80 ore

CONOSCENZE
COMPETENZE
Data                             _________________________________________________________________
Il tutor aziendale            _________________________________________________________________
L’Impresa                      _________________________________________________________________
Il lavoratore                   _________________________________________________________________


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