CARTELLA ESATTORIALE – INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE
CARTELLA ESATTORIALE – INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE CARTELLA ESATTORIALE – INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE
(Cassazione Sent.16/9/05, n. 18415)
La cartella esattoriale non può riportare solo i codici del tributo richiesto, lasciando al contribuente l’onere della ricostruzione dell’operato dell’Ufficio attraverso difficili operazioni interpretative di codici e numerazioni. La Corte di Cassazione ha ribadito che alla cartella di pagamento devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con il diritto di difesa del contribuente, tanto più quando una cartella non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, motivato con riferimento alla istruttoria che lo stesso Ufficio ha ammesso di aver compiuto.
Nel caso di specie l’Ufficio aveva indicato nella cartella i soli codici numerici, illustrando soltanto in sede contenziosa la complessa fattispecie (la deducibilità di assegno di separazione da dividere fra moglie e figlio) che aveva dato luogo alla riduzione della detrazione.
La Cassazione ha inoltre chiarito che il termine di decadenza entro il quale va circoscritta l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria è quello per l’iscrizione a ruolo delle rettifiche c.d. formali, mentre allorché il recupero a tassazione si identifichi, come nella specie, con un’attività anche accertativa, nello stesso temine va effettuata oltre all’iscrizione a ruolo, anche la notifica della cartella al contribuente, riguardando peraltro l’opposizione del contribuente, in tal caso, non meri vizi formali della cartella, ma la sostanzialità della pretesa erariale.
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