18.10.2005 - ambiente

BONIFICHE SITI INQUINATI – OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI

BONIFICHE SITI INQUINATI – OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI BONIFICHE SITI INQUINATI – OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI
(DM Ambiente 5/7/2005)
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’ambiente 5 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 2005) è divenuto operativo, per le imprese che svolgono attività di bonifica di siti inquinati, l’obbligo dell’iscrizione alla categoria 9 dell’Albo gestori rifiuti, previsto a suo tempo dal Decreto del Ministero dell’ambiente 406/1998.
Il Decreto 5 luglio 2005 contiene infatti le disposizioni relative alle modalità ed agli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese a favore dello Stato a norma dell’art. 14 del D.M. 406/1998, uniche indicazioni ancora mancanti per attivare la categoria 9 dell’Albo gestori rifiuti, dopo l’emanazione delle Delibere del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 e 2 dell’11 maggio 2005 che hanno, rispettivamente, integrato i requisiti tecnici per l’iscrizione di cui alla Delibera 12 maggio 2001 prot. 005/CN/ALBO e fornito la modulistica necessaria.
Con l’entrata in vigore del Decreto 5 luglio 2005, pertanto, anche tutte le Delibere del Comitato sopra menzionate hanno acquistato efficacia.
Ciò significa che, per poter operare nel settore della bonifica dei siti inquinati, le imprese interessate dovranno ottenere l’iscrizione all’Albo gestori rifiuti nel rispetto dei requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria di cui alle Delibere 12 maggio 2001 e n.1 dell’11 maggio 2005.
L’iscrizione è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria (fideiussione bancaria o assicurativa), con validità quinquennale, a favore dello Stato e stipulata secondo lo schema dell’Allegato A del D.M. 5 luglio 2005 (artt. 1 e 2).
L’importo della fideiussione è proporzionale alle classi di iscrizione in cui è suddivisa la categoria 9 e quindi all’entità dei lavori di bonifica cantierabili (art. 3):
–   classe a): Euro 1.000.000 per lavori di bonifica cantierabili oltre Euro 7.746.853,49
–   classe b): Euro 500.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro 7.746.853,49
–   classe c): Euro 250.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro 1.549.370,70
–   classe d): Euro 90.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro 413.165,52
–   classe e): Euro 30.000 per lavori di bonifica cantierabili fino Euro 51.645,69.
È previsto uno sconto del 70% su tali importi per le imprese registrate EMAS (art. 4).
L’art. 5 del D.M. 5 luglio 2005 stabilisce che tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti inquinati sono tenute ad iscriversi all’Albo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso e cioè dal 17 settembre 2005 giorno di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente il termine di 60 giorni per l’iscrizione scadrà il 16 novembre 2005.
Si deve evidenziare che l’obbligo di iscrizione entro il 16 novembre 2005 riguarda solo le imprese in attività alla data di entrata in vigore del D.M. ossia al 17 settembre 2005, mentre quelle che in futuro intenderanno intraprendere l’attività di bonifica potranno presentare domanda in qualsiasi momento.
Per i lavori in corso al 17 settembre 2005, ai fini della prosecuzione dell’attività, sarà sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo corredata dalla documentazione espressamente indicata nelle ricordate Delibere del Comitato, nonchè dalle garanzie finanziarie previste dal D.M. 5 luglio 2005.
Per le imprese che non intendono iscriversi all’Albo la situazione va valutata con particolare cautela, in quanto, formalmente, da tale data, sarebbero prive di uno dei requisiti che le abilita ad eseguire le opere e cioè l’iscrizione alla categoria 9.
Al riguardo si ricorda comunque che l’art. 11, comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” e, pertanto, si potrebbe ritenere che i lavori iniziati, ovvero i contratti stipulati prima del 17 settembre 2005, possano essere portati a compimento senza necessità di iscrizione alla categoria 9. È evidente, data la delicatezza della situazione, nonchè i risvolti penali conseguenti alla violazione della normativa in materia di rifiuti, che l’impresa dovrà attentamente valutare l’opportunità o meno di ricorrere al principio sopra enunciato.


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