ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE ISO 9000
ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE ISO 9000 ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE ISO 9000
(Consiglio di Stato, sezione V, 28 giugno 2004, n. 4797)
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9. Con riguardo al principio del rispetto delle regole della gara, contenute nella legge e nei regolamenti, va confermata la medesima conclusione.
Questa è la normativa:
9.1. l’art. 8, comma 3, lett. a) e b), della legge quadro in materia di lavori pubblici (11 febbraio 1994, n. 109), stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici è attuato da organismi di attestazione (SOA), ai quali è demandato anche il compito di attestare l’esistenza, nei soggetti qualificati, della certificazione di sistema di qualità (lettera a del comma) oppure della dichiarazione di presenza di elementi significativi del sistema di qualità (lettera b del comma);
9.2. lo stesso art. 8, comma 4, demanda al previsto regolamento istitutivo del sistema di qualificazione, di definire la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti
di richiedere il possesso della certificazione
o della dichiarazione delle quali è detto al precedente comma 3;
9.3. l’art. 2, comma 1, lett. p), del regolamento successivamente adottato (d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34), definisce l’attestazione come il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, terzo comma, lett. c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge. I primi requisiti sono quelli necessari per la qualificazione. Gli eventuali sono quelli inerenti al sistema di qualità (sopra 9.1);
9.4. l’art. 4, comma 1, dello stesso regolamento ribadisce che le imprese, ai fini della qualificazione, devono possedere il sistema di qualità o gli elementi significativi, ma fissa al contempo, nell’allegato B, i termini dai quali si deve esigere il requisito. Come si è anticipato, per il caso in esame (classifica IV) la decorrenza s’è avuta dall’anno 2003;
9.5. l’art. 15, comma 1, del medesimo regolamento, infine, prescrive che, per conseguire la qualificazione, le imprese devono possedere tanto i requisiti inerenti al sistema di qualità sopra detti, quanto gli altri requisiti negli articoli da 16 a 28.
In conclusione, i soggetti esecutori di lavori pubblici (art. 8, comma 1, della legge) devono essere qualificati ed il sistema di qualificazione, per lavori di importo superiore ad un certo limite (art. 8, comma 4, lett. e, ultimo periodo), comprende necessariamente anche il possesso del requisito inerente al sistema di qualità (art. 15, comma 1, d.p.r. n. 34 del 2000).
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