ANNOTAZIONI DELL’AUTORITA’ NEL CASELLARIO INFORMATICO DI NOTIZIE FORNITE DALLE STAZIONI APPALTANTI
ANNOTAZIONI DELL’AUTORITA’ NEL CASELLARIO INFORMATICO DI NOTIZIE FORNITE DALLE STAZIONI APPALTANTI ANNOTAZIONI DELL’AUTORITA’ NEL CASELLARIO INFORMATICO DI NOTIZIE FORNITE DALLE STAZIONI APPALTANTI
(TAR Lazio, Roma, Sezione III, 27 maggio 2004, n. 5035)
Nel ribadire che non esiste un autonomo potere dell’Autorità sui lavori Pubblici di escludere dalle gare le imprese, con la conseguenza che l’applicazione dell’art. 75 del DPR 554/1999 resta affidata esclusivamente alle stazioni appaltanti, va ulteriormente affermato:
a) il dovere delle stazioni appaltanti di applicare il cit. art. 75 e di comunicare all’Osservatorio tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino, ai sensi dell’art. 4, co. 17, del DPR n. 554/1999 e dell’art. 27 del DPR n. 34/2000;
b) il dovere dell’Autorità di inserire nel casellario informatico tutte le notizie ed i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle SOA e dalle stazioni appaltanti, senza però procedere ad alcuna nuova ed autonoma valutazione che non sia quella estrinseca relativa o alla palese insussistenza del fatto o alla inconferenza rispetto ai compiti propri di detto casellario, tranne ovviamente l’ipotesi regolata dall’art. 10, co. 1 quater, della legge n. 109/94, per i profili che riguardano la specifica competenza ed i correlati poteri attribuiti all’Autorità (cfr., in particolare, la sent. 12 agosto 2003 n. 7061).
. . . . omissis . . .
L’Autorità, ove sia posta a conoscenza di atti riguardanti le imprese qualificate, è tenuta – salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante – a procedere all’annotazione nel casellario informatico dei relativi contenuti, tenuto conto che, nel nuovo sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese, detto casellario é ex lege la fonte ufficiale cui le singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per verificare se un’impresa sia in condizioni o meno di potere legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori pubblici; dunque, costituisce dovere dell’Autorità, per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici ed in applicazione delle norme degli artt. 4, co. 16, del DPR n. 554/1999 e 27 del DPR n. 34/2000, procedere alla puntuale e tempestiva annotazione nel casellario delle anzidette notizie riguardanti le imprese qualificate, così come pervenute, di modo che le stazioni appaltanti, le quali sono gli unici soggetti ai quali la legge ha affidato il potere di esclusione dalle gare, siano messe in grado, altrettanto tempestivamente, di operare le valutazioni di competenza sia che esse consistano in un’attività vincolata, come ad esempio nel caso di esclusione di impresa che versi in stato decozionale (art. 75, lett. a), sia che comportino una valutazione discrezionale, come ad esempio nelle ipotesi reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (lett. c dello stesso art. 75).
Infine, giova ancora ricordare che, tranne che si versi nella specifica e nominata ipotesi di cui all’art. 10, co. 1 quater, della legge n° 109/1994,
resta escluso soltanto che vi sia un legittimo potere dell’Autorità di sanzionare e disporre annotazioni sulla base di autonomi provvedimenti appositamente assunti dalla stessa Autorità a carico delle imprese, a seguito di un’autonoma rivalutazione degli stessi elementi considerati dalla stazione appaltante per escludere da quella singola gara l’impresa concorrente.
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