ALBO GESTORI RIFIUTI – FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
ALBO GESTORI RIFIUTI – FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI RIFIUTI – FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
Con la Deliberazione 20 settembre 2005 prot. 03/CN/ALBO il Ministero dell’ambiente – Comitato nazionale dell’Albo gestori rifiuti è tornato sul tema della formazione dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi per ovviare a quei casi, frequenti nella prassi, in cui le Regioni non provvedono al rilascio degli attestati certificanti l’idoneità del soggetto ad assumere l’incarico di responsabile tecnico ovvero vi provvedono, ma dopo lunghi periodi dalla conclusione positiva della frequenza dei relativi corsi.
Pertanto, ad integrazione della Deliberazione 16 luglio 1999, prot. 03/CN/ALBO recante Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici, il Comitato ha stabilito che, in attesa del rilascio da parte della Regione dell’attestato, è sufficiente la presentazione insieme alla domanda d’iscrizione all’Albo di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
– rilasciata dall’ente o dall’istituto riconosciuto dalla Regione presso il quale si è svolto il corso di formazione
– sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto
– contenente gli estremi del riconoscimento e la valutazione del partecipante.
Sarà poi la Sezione regionale o provinciale dell’Albo alla quale è stata presentata la domanda di iscrizione a dover richiedere, nel più breve tempo possibile, l’attestato alla Regione.
Accanto a queste disposizioni che si applicano alle domande d’iscrizione presentate successivamente alla presente Deliberazione, la stessa prevede all’art. 1, comma 1, una sorta di disciplina transitoria per le domande presentate in precedenza e per le quali manca l’attestato.
In questi casi, sono ritenute idonee semplici dichiarazioni rilasciate dagli enti o dagli istituti di formazione riconosciuti dalla Regione, alla quale dovrà rivolgersi la Sezione regionale dell’Albo per richiedere il rilascio degli attestati.
In assenza di specifiche disposizioni si riterrebbe che la dichiarazione debba contenere i medesimi elementi indicati sopra.
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