TREMONTI-BIS – L’AGEVOLAZIONE NON DECADE PER LE OPERAZIONI DI LEASE BACK
TREMONTI-BIS – L’AGEVOLAZIONE NON DECADE PER LE OPERAZIONI DI “LEASE BACK” TREMONTI-BIS – L’AGEVOLAZIONE NON DECADE PER LE OPERAZIONI DI “LEASE BACK”
(Ag. Entrate, Ris. 23/4/04, n. 65/E)
La cessione di un bene per il quale si è goduto dell’agevolazione Tremonti-bis, prima del temine previsto dalla legge, mediante un contratto assimilabile a quello di “sale and lease back” non determina la decadenza dell’agevolazione.
Infatti, la finalità che sottende tale tipologia di contratto non è finalizzata a realizzare un mero disinvestimento, contrastante con la ratio antielusiva della norma, ma si configura come un’operazione economica più complessa, rispondente all’esigenza della società venditrice di ottenere con immediatezza liquidità mediante alienazione del suo bene strumentale conservandone tuttavia l’uso, e con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in risposta ad una istanza presentata da una società, svolgente attività di trasporto marittimo di prodotti petroliferi, che, avendo beneficiato per i periodi d’imposta 2001 e 2002 dell’agevolazione Tremonti-bis per l’acquisizione, mediante contratto di appalto, di due nuove navi e ed avendo deciso di venderne una mediante contratto assimilabile a quello di “lease back” ad una società tedesca, non con finalità elusiva, ma, al contrario, al fine di alleggerire la posizione debitoria e consentire quindi di dare impulso a nuove attività di investimento, desiderava sapere se rimaneva immutato il suo diritto all’agevolazione.
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