TRASPORTI – PATENTE A PUNTI – DECURTAZIONE DEI PUNTI QUANDO IL TRASGRESSORE NON PUÒ ESSERE IMMEDIATAMENTE IDENTIFICATO
TRASPORTI – PATENTE A PUNTI – DECURTAZIONE DEI PUNTI QUANDO IL TRASGRESSORE NON PUÒ ESSERE IMMEDIATAMENTE IDENTIFICATO TRASPORTI – PATENTE A PUNTI – DECURTAZIONE DEI PUNTI QUANDO IL TRASGRESSORE NON PUÒ ESSERE IMMEDIATAMENTE IDENTIFICATO
(Min. interno, Circ. 14/9/04, prot. n. 300/A/1/33792/109/16/1)
Il Ministero dell’interno ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione della procedura di decurtazione dei punti nei seguenti casi particolari:
– conducenti titolari di patenti rilasciate da Stato estero,
– titolari di patenti identificati successivamente all’accertamento dell’illecito,
– locatari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
– persona giuridica proprietaria del veicolo,
– decurtazione a seguito di illeciti penali.
Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate da Stato estero
Per raccogliere le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti, è stata attivata una sezione speciale dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente
Nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di punteggio viene attribuita, se munito di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento. Si possono presentare le seguenti situazioni:
– nel caso in cui il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale;
– nel caso in cui il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l’effettivo trasgressore.
La notifica del verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.
In quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore alla quale deve essere riconosciuta a questi la possibilità di provvedere alla presentazione di un ricorso.
Se il conducente a cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma versata in precedenza dall’obbligato in solido deve essergli sempre restituita comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.
Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico; pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei punti sarà inviata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto per l’irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di guida.
In tal caso, la somma pagata in precedenza dall’obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato.
Richiesta di fornire le generalità del trasgressore a locatari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio
Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, vi è l’obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla guida al momento dell’accertamento dell’illecito, intendendo con il termine “proprietario” non solo il soggetto che esercita un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che, per effetto di un contratto di locazione finanziaria ovvero per l’esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di riservato dominio sul bene sono obbligati in solido con il trasgressore, in vece del proprietario del veicolo.
In questi casi, il verbale di contestazione e la richiesta di fornire le informazioni relative alla persona che si trovava alla guida debbano essere notificate direttamente al locatario, all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio che, tra l’altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di circolazione.
Richiesta di fornire le generalità del trasgressore ad impresa
Qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l’onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente.
Con l’espressione “persona giuridica” la norma ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche diverse dalla persona fisica anche se, secondo le norme del codice civile, sono sprovviste di personalità giuridica in senso stretto, cioè tutte le associazioni, imprese e società, comprese quelle di persone, intestatarie di veicoli.
Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali
Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che conservano carattere penale dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo.
Termine per la comunicazione della decurtazione
Il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all’Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l’organo di polizia ha avuto comunicazione dell’avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell’esito dell’eventuale gravame presentato avverso il verbale.
Poiché tale termine ha carattere ordinatorio, ne consegue che l’organo di polizia che ha accertato l’illecito ha sempre l’obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.
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