11.03.2004 - trasporti

TRASPORTI – PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 2004 PER VEICOLI ULTRAVENTENNALI

TRASPORTI – PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 2004 PER VEICOLI ULTRAVENTENNALI TRASPORTI – PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 2004 PER VEICOLI ULTRAVENTENNALI
(Regione Lombardia, Circolare 27/1/04, prot. n. B1.2004.0009070)
La Regione Lombardia con propria circolare ha fornito chiarimenti in merito al pagamento della tassa automobilistica regionale 2004 relativa a veicoli ultraventennali

Scadenze
Ai fini del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà vengono individuati due differenti regimi di scadenze, validi solo per le periodicità tributarie rientranti nel Ruolo Regionale della Lombardia:
A) il primo, relativo ai veicoli immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2004, per i quali nulla varia rispetto alla previgente normativa fino a che per gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2004, non intervengano gli eventi riportati al punto B numeri 2-3-4-5;
B) il secondo, relativo ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, siano interessati da: 1) prima immatricolazione 2) rientro da esenzione/sospensione 3) rientro in possesso 4) veicoli che già nell’anno 2003 erano considerati “storici” e, pertanto, pagavano la tassa di circolazione 5) veicoli che nell’anno 2004 sono da considerare “storici”.
Relativamente alla tipologia di scadenza illustrata al punto B), devono essere adottati i seguenti criteri:
– la periodicità della tassa è di 12 mesi ed è individuata sempre dal mese di prima immatricolazione;
– la scadenza è sempre quella del mese antecedente al mese di prima immatricolazione;
– per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica può anche essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;
– per i veicoli di nuova immatricolazione, il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione;
– per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato;
– in caso di coincidenza dell’ultimo giorno del mese con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
– per i veicoli che nell’anno 2003 versavano la tassa di circolazione regionale, in quanto considerati ultraventennali (“storici”), la tassa automobilistica forfetaria di proprietà dovrà essere versata entro il mese di gennaio 2004 per i dodicesimi decorrenti dal mese di gennaio al mese antecedente quello dell’avvenuta immatricolazione;
– per i veicoli che saranno considerati ultraventennali (“storici”) nel corso dell’anno 2004 la tassa automobilistica regionale forfetaria di proprietà dovrà essere versata nel mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica pagata nel 2003. Il versamento dovrà ricomprendere i dodicesimi di tassa automobilistica forfetaria regionale di proprietà decorrenti dal mese in cui deve essere effettuato il pagamento a quello precedente l’avvenuta immatricolazione del medesimo veicolo.

Rientro da esenzione o sospensione
Nel caso di “rientro da esenzione o sospensione” oppure di “rientro in possesso”, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di veicoli immatricolati ante 2004, deve essere corrisposto un pagamento decorrente dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione/sospensione/rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione.
In tali casi il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato all’ultimo giorno del mese successivo a quello del “rientro da esenzione o sospensione” o al “rientro in possesso”.

Veicoli provenienti da altre regioni
Per i veicoli provenienti da altre regioni continuano ad applicarsi le scadenze acquisite nella regione di provenienza. Tali scadenze permangono in capo ai medesimi veicoli fino al verificarsi di eventi sospensivi o interruttivi dell’obbligo tributario.
L’importo dei pagamenti integrativi possono essere inferiori all’importo minimo di € 20,00.

Soggetti obbligati
La tassa di circolazione regionale è dovuta da:
– persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale in Regione Lombardia, proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, per i veicoli non iscritti al PRA ed iscritti nei registri di Immatricolazione, ovvero
– dal soggetto che immette su strada il veicolo.
Ai fini dell’individuazione del mese di immatricolazione dei veicoli, si prescinde dal dato contenuto sulla relativa carta di circolazione, nel caso di esibizione del certificato di proprietà.

Veicoli ultraventennali
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, sono assoggettati al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà, in misura fissa, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.

Esclusione
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Veicolo adibito ad uso professionale è quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d’imposta previste dalla legge.
Gli importi fissi sono:
– 30,00 euro per gli autoveicoli
– 20,00 euro per i motoveicoli
Tale tassa è diventata tassa di proprietà rispetto alla precedente normativa regionale secondo la quale era tassa di circolazione.
Pertanto è assoggettata all’ordinario sistema sanzionatorio in caso di omissione, insufficienza o tardività nel pagamento.

Veicoli storici
In sede di prima applicazione della nuova normativa:
– per i veicoli che nell’anno 2003 versavano la tassa di circolazione, in quanto considerati “storici”, la tassa automobilistica forfetaria di proprietà dovrà essere versata entro il mese di gennaio 2004 per i dodicesimi decorrenti dal mese di gennaio al mese antecedente quello dell’avvenuta immatricolazione;
– per i veicoli che saranno considerati “storici” nel corso dell’anno 2004 la tassa automobilistica forfetaria di proprietà dovrà essere versata nel mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica pagata nel 2003 e per i dodicesimi decorrenti dal mese in cui deve essere effettuato il pagamento a quello precedente l’avvenuta immatricolazione del medesimo veicolo.

Autocertificazione
Nel caso in cui dalla carta di circolazione non sia possibile individuare il mese di immatricolazione del veicoli, è sufficiente che il proprietario dello stesso provveda ad autocertificare, mediante appositi moduli, tale informazione ovvero produca copia del certificato di proprietà.


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