TRASPORTI – BOLLO AUTO – NUOVE REGOLE
TRASPORTI – BOLLO AUTO – NUOVE REGOLE TRASPORTI – BOLLO AUTO – NUOVE REGOLE
(Regione Lombardia, legge regionale 24/3/04, n. 5)
La Regione Lombardia ha disposto nuove regole per il pagamento della tassa automobilistica da applicarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Pagamento quadrimestrale
La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi:
– autovetture e autoveicoli per uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE n. 91/441) immatricolati dall’anno 1985;
– autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile;
– autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;
– veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84, D.Lgs. n. 285/1992).
In caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce oblazione autonoma.
Variazione di destinazione d’uso
Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d’uso le scadenze per il pagamento della tassa decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione della variazione sulla carta di circolazione.
Veicoli ultraventennali, storici e d’epoca
È stata abrogata la disposizione che prevedeva il pagamento della tassa di proprietà per gli autoveicoli e motoveicoli per uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.
Per questa tipologia di veicoli è previsto ora il pagamento della tassa di circolazione.
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