29.06.2004 - tributi

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE – CHIARIMENTI SUI RIMBORSI

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE – CHIARIMENTI SUI RIMBORSI TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE – CHIARIMENTI SUI RIMBORSI
(Ag. Entrate, Circ. 1/6/04, n. 20/E)

L’Agenzia delle Entrate prende atto delle ultime determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia UE (Corte UE, Sent. 10 settembre2002) e confermate dalla Cassazione (Sez. Trib., Sent 12 maggio 2003, n. 7236 e Sent. 21 maggio 2003, n. 8012) in materia tassa sulle concessioni per l’iscrizione nel Registro delle imprese (art. 11 legge n. 448/1998), e invita gli uffici ad abbandonare il contenzioso che abbia per oggetto la tassa forfetaria pagata per gli anni in cui non vi è stata iscrizione di atti diversi da quello costitutivo.
Devono invece essere proseguite le controversie relative a domande di rimborso presentate oltre il termine di decadenza triennale.
Le Entrate danno inoltre il via ai rimborsi, sui quali devono essere riconosciuti interessi calcolati al tasso del 6% annuo come disposto per il rimborso delle tasse di concessione governativa (legge n. 29/1961).


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