29.06.2004 - urbanistica

SECONDO PROGRAMMA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

SECONDO PROGRAMMA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE SECONDO PROGRAMMA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

La Giunta Regionale, nella seduta del 17 maggio 2004, ha approvato con delibera n.VII/17540 il secondo “Programma regionale per l’emergenza abitativa – Canone sociale” rientrante nel Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP 2002-2004).
Il bando, che presenta qualche novità in termini operativi rispetto al precedente, è finalizzato all’utilizzo delle risorse residuate dal precedente Programma per l’emergenza abitativa approvato il 31 ottobre 2003 consistenti in euro 25.862.645,24.
Si riportano di seguito gli elementi principali del provvedimento che contiene anche le modalità di presentazione delle proposte.

Obiettivi del Programma
Cofinanziare interventi volti alla messa in disponibilità di alloggi da assegnare a canone sociale (ai sensi del Regolamento regionale n°1 del 10 febbraio 2004).

Soggetti ammissibili al programma
Tutti i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Tipologie di intervento ammesse a finanziamento
–  Nuove costruzioni;
– Demolizione e ricostruzione;
– Ristrutturazione edilizia;
– Piani organici di recupero di alloggi inutilizzati;
– Acquisto con recupero mediante manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
– Acquisto senza opere.
E’ possibile richiedere il cofinanziamento regionale su alloggi esistenti a condizione che gli stessi, alla data di presentazione del programma, siano liberi ovvero non siano abitati con regolare contratto, e siano in condizione di inabitabilità.

Modalità di attuazione degli interventi
Gli interventi proposti dal Comune potranno essere attuati nei seguenti modi:
1. realizzazione e gestione degli alloggi in forma diretta da parte del Comune proponente ovvero avvalendosi dell’ALER territorialmente competente;
2. concessione di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell’intervento a favore di un soggetto concessionario;
3. convenzionamento con soggetti pubblici o privati, anche non istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale – collaborazione nella definizione delle iniziative anche attraverso l’apporto di aree, immobili e/o risorse detenute dai soggetti stessi capaci di condurre all’incremento dell’offerta di alloggi da destinare alla locazione a canone sociale;
4. da parte dell’ALER territorialmente competente, in forma diretta ovvero in partenariato con altri soggetti pubblici o privati.

Dimensione minima degli interventi
Ogni progetto non può riguardare una quantità di alloggi inferiore alle dieci unità.

Caratteristiche tecniche degli interventi
Tutti gli immobili e gli alloggi acquisiti alla disponibilità pubblica dovranno rispondere, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione, alle “Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio negli interventi di edilizia residenziale sociale” (allegate al provvedimento).
Tale rispondenza dovrà essere attestata mediante specifica certificazione rilasciata dal/i professionista/i incaricato/i, rispettivamente della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del collaudo.

Condizioni minime per l’ammissione della proposta al finanziamento
Le proposte ammesse a cofinanziamento dovranno rispettare le seguenti condizioni minime per l’accesso al cofinanziamento:
a) pervenire da Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (vedi allegato n.1);
b) dimostrare adeguato accesso degli alloggi al sistema dei trasporti mediante l’accertamento di una delle seguenti condizioni:
– Comune dotato di sistema di trasporto urbano: presenza di fermata accessibile anche in termini di assenza di barriere architettoniche ad una distanza max di 300 metri dall’insediamento;
– Comune dotato solamente di trasporto pubblico extraurbano: presenza di fermate all’interno del centro abitato nel quale è inserito l’immobile;
c) dimostrare la presenza di altri servizi a scala di quartiere quali scuole, asili nido, servizi commerciali al dettaglio, ecc. all’interno del territorio del comune nel quale è situato l’immobile nel raggio di 500 metri dall’immobile attestata da adeguata relazione Tecnica:
– prevedere realizzazione di tipologie edilizie che comprendono oltre alla residenza, spazi destinati anche ad attività di servizio pubblico o ad uso pubblico; tale condizione non è richiesta per le tipologie di intervento di cui al successivo paragrafo 4.2.1. lettera d), e lettera e) seconda alinea;
– prevedere, in caso di proposte di progetti inerenti proprietà non comunali, l’adozione da parte del Comune di una aliquota ICI per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica pari al minimo applicabile;
– prevedere, in caso di proposte di progetti inerenti proprietà non comunali, l’adozione da parte del Comune di riduzioni tra un minimo del 30% ed un massimo del 50% sugli oneri dovuti per urbanizzazioni secondarie ed esenzione oneri sul costo di costruzione.

Requisiti dei soggetti attuatori
La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata da soggetti che garantiscano, direttamente o attraverso l’affido dei lavori a terzi, la detenzione dell’attestazione SOA e del Sistema Qualità ISO 9000 in corso di validità.

Tempi per l’esecuzione degli interventi
Per ogni singolo intervento, l’inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 marzo 2005.
Sono, inoltre, precisati i limiti massimi per la durata della fase esecutiva delle opere stesse:
· 18 mesi per gli interventi di dimensioni minime pari alle 10 unità;
· 24 mesi per gli interventi che prevedano la realizzazione di non più di 50 alloggi;
· 30 mesi per gli interventi che prevedano la realizzazione di non più di 100 alloggi;
· 36 mesi per gli interventi che prevedano la realizzazione di più di 100 alloggi.
I Comuni possono presentare anche proposte di interventi il cui inizio lavori è già stato effettuato in una data anteriore alla data di presentazione della proposta stessa in Regione, purchè non antecedenti ad un anno rispetto a quest’ultima.

Ammontare delle risorse
Il bando dispone di 25.862.645,24 euro.

Entità dei cofinanziamenti
L’importo del cofinanziamento regionale è definito quale quota percentuale del costo convenzionale dell’intervento pari all’80%.
Il costo convenzionale di ciascun intervento è funzione del costo convenzionale unitario che comprende i costi di costruzione del manufatto edilizio conforme agli standard prestazionali definiti dalla Regione, nonché i costi di demolizione, di acquisizione dell’area e/o dell’immobile, gli importi relativi alle spese tecniche, agli oneri di urbanizzazione, al contributo per gli allacciamenti, agli oneri finanziari e fiscali.
Tale costo unitario, riferito a metro quadro di superficie complessiva, varia, inoltre, in relazione alla classe di appartenenza del Comune richiedente, della tipologia dell’edificio oggetto dell’intervento e dell’anno di inizio del cantiere o dell’acquisto, come indicato nella tabella seguente:
1) Comuni di classe A (Comune di Milano): costi convenzionali unitari (euro/mq di sc): per tipologia di intervento = 1330
2) Comuni di classe B (Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti): costi convenzionali unitari (euro/mq di sc): per tipologia di intervento = 1176
Ai fini del cofinanziamento regionale la Regione ha individuato una Superficie utile riconoscibile (S.u.r.) i cui valori sono da considerarsi massimi ammissibili ai fini del cofinanziamento e minimi inderogabili ai fini prestazionali.
Essa varia a seconda delle caratteristiche tipologiche dell’alloggio e del numero di utenti per i quali l’alloggio stesso è previsto.
S.u.r. (mp) – Tipologia A(1) – Tipologia B(2)
1 utente Tip.A=36; Tip.B=41
2 utenti Tip.A=42; Tip.B=48
3 utenti Tip.A=51; Tip.B=57
4 utenti Tip.A=71; Tip.B=44
5 utenti Tip.A=84; Tip.B=89
6 utenti Tip.A=93; Tip.B=99
(1) Per tipologia A si intende un alloggio in cui è presente uno spazio cottura all’interno del locale di soggiorno;
(2) Per tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente una cucina separata dal locale soggiorno e dotata di autonoma sorgente di aerazione ed illuminazione diretta.
Le somme erogate ai Comuni come cofinanziamento sono:
– da restituire dopo 30 anni in un’unica rata senza interessi – se gli immobili che ne hanno beneficiato non entrano a far parte definitivamente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni o delle ALER
– a fondo perduto – se gli immobili che ne hanno beneficiato entrano a far parte definitivamente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni o delle ALER.

Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte di intervento dovranno essere presentate dai Comuni utilizzando la modulistica che sarà emanata con apposito Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia.

Valutazione delle proposte
La valutazione di ogni proposta sarà svolta, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, secondo i seguenti termini:
1. entro 45 giorni dalla data di presentazione di ciascuna proposta di intervento per le domande presentate nei periodi dal 24/05/04 al 18/06/2004 e dal 30/08/2004 al 30/09/2004;
2. entro 75 giorni dalla data di presentazione di ciascuna proposta di intervento per le domande presentate nel periodo compreso tra il 21/06/2004 e il 27/08/2004;

Termini per la presentazione delle proposte
Le proposte dovranno essere presentate a partire dal 24 maggio 2004 sino al 30 settembre2004.


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