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11.03.2004 - tributi

PROROGA BIENNALE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E DELL’IVA AL 10% PER LE MANUTENZIONI EDILIZIE – DECRETO “MILLEPROROGHE” – CONVERSIONE IN LEGGE

(DL 24/12/03, n.355, convertito in L.27/2/04 n.47)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, del decreto legge c.d. milleproroghe.
La legge, che entra in vigore il 28 febbraio 2004, ha apportato modifiche riguardanti in particolare:
– la proroga biennale delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e dell’iva al 10% per le manutenzioni edilizie;
– la proroga dei termini per i condoni e le sanatorie fiscali.

Proroga biennale delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e dell’iva al 10% per le manutenzioni edilizie

Con le modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 viene definitivamente fissata la proroga per il 2004 e per il 2005 delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio (cd 36%) e dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni
Come risulta dall’articolo 23 bis dell’attuale testo, vengono stabilite:
– la proroga dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 delle agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia a favore dei privati (possessori o detentori), nella misura del 36%, per un importo massimo di 48.000 euro (art.2, comma 5 della legge 289/2002- Finanziaria 2003);
– la proroga delle agevolazioni previste per gli acquisti di immobili interamente ristrutturati da imprese di costruzione entro il 31 dicembre 2005 e ceduti entro il 30 giugno 2006 nella misura del 36%, per un importo massimo di 48.000 euro (art.9, comma 2 della legge 448/2001- Finanziaria 2002 nel testo vigente al 31 dicembre 2003);
– la proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatturati dal 1° gennaio 2004, con effetto retroattivo (art.7, comma 1 della legge 488/1999- Finanziaria 2000).
Di fatto, con l’abrogazione dei commi 15 e 16 dell’art.2 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004), che fissavano per quest’anno il ritorno ad una percentuale di spese detraibili pari al 41% per un importo massimo di 60.000 euro, l’agevolazione ritorna, con efficacia retroattiva per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004, alla misura percentuale (36%) e al limite massimo (48.000 euro), stabiliti nella Legge Finanziaria 2003, sia per gli interventi di recupero che per gli acquisti di fabbricati ristrutturati da imprese edili.
Viene meno, inoltre, la facoltà dei Comuni di ridurre del 50% gli oneri concessori correlati al costo di costruzione.
A seguito dell’approvazione, lo scorso 10 febbraio, della Direttiva che modifica la Dir.77/388/CEE relativamente alla possibilità di applicazione per un ulteriore biennio di aliquote IVA agevolate ai servizi ad alta intensità di manodopera il Parlamento italiano ha repentinamente recepito l’estensione dell’agevolazione che permette cosi’ l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le manutenzioni degli edifici residenziali non solo per il 2004 e 2005 ma anche con efficacia retroattiva dall’inizio del 2004.

Condoni e sanatorie – proroga termini al 16 aprile 2004

Con le modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 è stata prevista la possibilità di effettuare entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004) i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari relativi a:

– definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (art. 7, legge n. 289/2002)
– integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8, legge n. 289/2002)
– definizione automatica per gli anni pregressi (art. 9, legge n. 289/2002)
– definizione dei ritardati od omessi versamenti (art. 9bis, legge n. 289/2002)
– definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili (art. 11, legge n. 289/2002)
– definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12, legge n. 289/2002)
– regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14, legge n. 289/2002)
– definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione – Liti fiscali potenziali (art. 15, legge n. 289/2002)
– chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16, legge n. 289/2002)

Periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002
Anche per le definizioni previste dagli art. 7, 8, 9 della legge n. 289/2002 relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003 è stata disposta la proroga del versamento al 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004).

Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili

– Presentazione delle istanze e versamento delle somme dovute entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004)
– Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004) istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta.

Definizione dei carichi di ruolo pregressi
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004), l’atto con il quale dichiarano di avvalersi della presente definizione e versando contestualmente almeno l’80% delle somme dovute, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004 (in precedenza 16 febbraio 2004).

Liti fiscali potenziali
– Il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti che non provvedono entro il 16 aprile 2004 (in precedenza 16 marzo 2004) ai versamenti utili per la presente definizione è fissato al 19 aprile 2004 (in precedenza 18 marzo 2004).
– Sono sospesi fino al 19 aprile 2004 (in precedenza 18 marzo 2004) i termini per il perfezionamento della definizione di cui al D.Lgs. n. 218/1997 relativamente agli inviti al contraddittorio.

Chiusura delle liti fiscali pendenti
– Le liti fiscali sono sospese fino al 1° giugno 2004 (in precedenza 30 aprile 2004), salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.
– Sono altresì sospesi sino al 1° giugno 2004 (in precedenza 30 aprile 2004), salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
– Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004 (in precedenza 16 maggio 2004), un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
– Per le liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2004 le somme dovute devono essere versate entro il 16 aprile 2004 ( in precedenza 16 marzo 2004). In caso di versamento rateale l’importo della prima rata è versato entro il predetto termine de 16 aprile 2004 e gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 (in precedenza 17 marzo 2004) sull’importo delle rate successive.

 


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