29.06.2004 - lavoro

LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI – D.L. 9 SETTEMBRE2002 N. 195 – ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – ISTRUZIONI DELL’INPS

LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI – D LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI – D.L. 9 SETTEMBRE2002 N. 195 – ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – ISTRUZIONI DELL’INPS

Il Decreto-Legge 9/9/2002, n. 195, convertito dalla Legge 9/10/2002, n. 222, ha previsto la possibilità, per chiunque, nell’esercizio di una attività di impresa, sia in forma societaria che individuale, abbia occupato, nei tre mesi precedenti il 10 settembre2002, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, di legalizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un contributo forfettario pari ad euro 700 per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare. A carico dei datori di lavoro incombeva l’onere di denunciare, entro l’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) competente per territorio, mediante la presentazione di una apposita dichiarazione di emersione, accompagnata, fra l’altro, dall’attestato di versamento del contributo forfettario di cui sopra.
Tanto premesso, si informa ora che, con circolare n. 61 del 6 aprile 2004 la Direzione Generale dell’Inps ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento, nei confronti dei lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi della richiamata normativa, del diritto all’assegno per il nucleo familiare. Atteso che ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2002 il contributo forfettario dal medesimo determinato garantisce, per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 settembre2002, la copertura ai soli fini pensionistici, detto periodo non deve essere considerato utile ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, che, quindi, non può essere riconosciuto.
L’Inps chiarisce, inoltre, che, anche per i periodi di lavoro antecedenti il 10 giugno 2002, eventualmente denunciati, i versamenti contributivi effettuati secondo le disposizioni dettate dagli articoli 3 dei Decreti Ministeriali 26 agosto 2002 e 28 ottobre 2002 sono utili ai soli fini pensionistici, essendo calcolati soltanto sulla base dell’aliquota invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.). Per i periodi di lavoro successivi al 9 settembre2002 si applica la disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare.
Con riferimento all’ipotesi in cui il contratto di soggiorno, con il contestuale permesso di soggiorno e la conseguente residenza, vengono perfezionati in un momento successivo a quello dell’avvenuta regolarizzazione, l’Istituto ricorda che la residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero con il quale non sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Qualora, a causa dei tempi tecnici necessari per la concessione della residenza, manchi tali requisito, l’Inps ritiene che lo stesso possa essere soddisfatto in presenza di una documentazione certa, volta ad attestare che i familiari si trovavano stabilmente in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica (ad esempio, le buste paga, il certificato di frequenza di asili e scuole, ecc.).


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