INAIL – RIFORMA MERCATO DEL LAVORO – D.LGS 276/2003 – DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO – PRIME ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE N. 22/2004
INAIL – RIFORMA MERCATO DEL LAVORO – D INAIL – RIFORMA MERCATO DEL LAVORO – D.LGS 276/2003 – DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO – PRIME ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE N. 22/2004
L’Inail, con circolare n. 22 del 18 marzo 2004, ha illustrato le conseguenze sull’obbligo assicurativo della nuova figura contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità cosiddetta a progetto.
Oltre a ribadire le principali innovazioni contenute nel D.Lgs. 276/2003 in tema di collaboratori a progetto uniformandosi alla posizione già espressa dal Ministero del Lavoro e dall’Inps (cfr. Not. n. 2/2004), l’Istituto conferma che le istruzioni già impartite in ordine ai lavoratori parasubordinati trovano applicazione anche per i collaboratori a progetto.
Infatti, il D.Lgs. 38/2000 ha previsto l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori parasubordinati che svolgano alcune delle attività protette per le quali l’art. 1 del DPR n. 1124/1965 prevede l’obbligo assicurativo, oppure se i medesimi soggetti si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.
A parere dell’Inail al fine di individuare quali siano i soggetti che devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali si deve far riferimento alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e cioè all’art 50 (ex art. 47, comma 1, lettera c-bis) del DPR n. 917/1986, modificato e integrato per effetto del D.Lgs. n. 344/2003. Nell’ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:
– i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
– i membri di comitati e commissioni
– i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall’assogget-tamento all’assicurazione obbligatoria, tra le altre, le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata e le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.
Pertanto, l’Istituto conferma, come detto, che per i lavoratori a progetto dovranno essere applicate le istruzioni già impartite per i lavoratori parasubordinati, anche per quanto riguarda la base imponibile contributiva, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente.
Restano, inoltre, confermate le istruzioni in tema di libri matricola, libri paga e denuncie nominative (cfr. Not. n. 3/2004) già impartite con riferimento ai lavoratori parasubordinati.
Di seguito si pubblica il testo della circolare in commento.
Inail
Circolare n. 22 del 18 marzo 2004
Oggetto: Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina.
La nuova disciplina
Premessa
Con l’entrata in vigore del Decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, è stata dettata una nuova disciplina in tema di collaborazioni coordinate e continuative.
In particolare, viene stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.3, del Codice di Procedura Civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.
In sostanza, le norme in materia di lavori a progetto hanno la finalità di inibire il fenomeno delle collaborazioni fittizie, laddove vi si ricorra per evitare l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione delle tutele previste per questo rapporto.
A decorrere dal 24 ottobre 2003, l’attività dei collaboratori deve essere prestata nell’ambito di uno specifico progetto, programma o di una fase di esso.
L’individuazione del progetto, programma o della fase di esso, come pure i requisiti cui è subordinato il lavoro a progetto formano oggetto delle specifiche istruzioni ministeriali.
Esclusioni
In relazione alle finalità della norma, restano escluse dalla disciplina dei lavori a progetto alcune fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione.
E’ il caso delle prestazioni occasionali che consistono in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ciascuno di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso che non ecceda l’importo di 5.000 euro.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui i limiti di 30 giorni e di 5.000 euro, riferiti a ciascun committente, vengano superati, dovrà essere applicata la disciplina prevista in materia di lavoro a progetto.
Sono, altresì, esclusi dall’applicazione della nuova disciplina:
– i professionisti iscritti negli albi della categoria di appartenenza alla data del 24 ottobre 2003
– i pensionati di vecchiaia
– i soggetti che prestano collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
– i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni.
Le norme in tema di lavori a progetto non si applicano alle pubbliche amministrazioni.
Ciò vale fino al momento in cui il Ministro della Funzione Pubblica adotterà le determinazioni rivolte all’armonizzazione dei profili per effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme.
La forma del contratto
Il contratto di collaborazione a progetto viene stipulato in forma scritta solo ai fini probatori e non per la validità del contratto medesimo.
Proprio ai fini della prova, quindi, è necessario che nel contratto sussistano i seguenti elementi.
– durata della prestazione, determinata o determinabile
– progetto o programma di lavoro o fasi dello stesso, individuati nel loro contenuto caratterizzante
– corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina dei rimborsi spese
– modalità di svolgimento delle prestazioni che, in ogni caso, non possono pregiudicare l’autonomia del lavoratore
– eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Le sanzioni
E’ fatto espresso divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi dell’indicazione di uno specifico progetto o programma. I rapporti di collaborazione instaurati in violazione del divieto sono considerati sin dall’inizio quali rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il fatto di considerarli rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituisce una presunzione semplice dell’esistenza della subordinazione, ferma restando la facoltà del committente di provare in sede giudiziaria che si tratta di un rapporto di diversa natura.
La forma scritta, pur non essendo richiesta a pena di nullità del contratto, rende però agevole alle parti la prova giudiziale che la collaborazione può essere inquadrata in uno specifico progetto, programma di lavoro o in una fase di esso.
Qualora un rapporto instaurato come collaborazione coordinata e continuativa venga qualificato in via giudiziaria come rapporto di lavoro dipendente troveranno applicazione le norme che regolano il contratto che le parti hanno voluto di fatto costituire.
Restano estranee a tale divieto le fattispecie escluse dalla disciplina dei lavori a progetto. nonché quelle rientranti nel regime transitorio previsto per le collaborazioni coordinate e continuative già in essere alla data del 24 ottobre 2003.
Regime transitorio
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati a norma della disciplina anteriore al Decreto di attuazione e privi di uno specifico progetto o programma di lavoro continuano a spiegare effetti fino alla loro scadenza naturale e comunque, non oltre un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme e cioè a decorrere dal 24 ottobre 2003.
Tali effetti potranno essere ulteriormente estesi in sede di accordo sindacale aziendale.
Obbligo assicurativo
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori a progetto deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, tenendo conto del fatto che l’area dei parasubordinati da assicurare all’Inail continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Nell’ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:
– i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
– i membri di comitati e commissioni
– i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall’assogget-tamento all’assicurazione obbligatoria:
– le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei redditi diversi.
– le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata
– le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate o che verranno stipulate dalle pubbliche amministrazioni restano regolamentate, come già riferito, fino all’emanazione delle determinazioni di armonizzazione da parte del Ministro della Funzione Pubblica.
Conferma delle procedure in atto
Per i lavoratori a progetto dovranno essere applicate le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Posto che il corrispettivo per i lavoratori a progetto è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, si conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei compensi effettivamente percepiti, sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Rimane valido perciò il rinvio alla normativa fiscale anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori parasubordinati, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente. Restano inoltre confermate le istruzioni in tema di semplificazione dei libri matricola e paga relativi ai lavoratori parasu-bordinati.
Quanto alla denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati, i termini sono stati uniformati alla specifica disciplina che ha modificato, con effetto dal 9 ottobre 2003, le modalità previste per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività.
La denuncia, quindi, deve essere effettuata:
– contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di denuncia di esercizio
– non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione e cessazione.
Prestazioni
Per quanto riguarda le prestazioni, si ritengono applicabili i criteri stabiliti dalle istruzioni vigenti, che qui brevemente si riassumono. In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate in base al corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto ed in particolare:
– per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita
– per la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale.
Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge.
La liquidazione dell’indennità di temporanea dovrà, invece, essere effettuata in base al cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche quando è superiore al massimale.
Limitatamente ai casi di corrispettivo non accertabile dovranno essere applicate le disposizioni in materia di retribuzione di ragguaglio.
In questi casi, le prestazioni dovranno essere liquidate, in via presuntiva, come di seguito indicato:
– per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere presa per base la retribuzione minimale di rendita
– per la liquidazione dell’indennità di temporanea, la retribuzione giornaliera valida ai fini dell’erogazione della suddetta indennità sarà costituita dalla retribuzione minimale di legge valida per le rendite, divisa per 300 (trecento).
Il minimale resta unico anche nel caso in cui sussistano più rapporti di lavoro.
Le disposizioni di cui alla presente circolare dovranno essere applicate anche per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori occasionali che, secondo l’interpretazione ministeriale, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.
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