INAIL – INFORTUNIO SUL LAVORO – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO – LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO
INAIL – INFORTUNIO SUL LAVORO – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO – LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO INAIL – INFORTUNIO SUL LAVORO – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO – LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO
Nell’ambito dei criteri operativi legati all’istituto del regresso, l’Inail ha per lungo tempo seguito la prassi di inviare alle aziende una lettera di prima comunicazione, con la quale, a prescindere dal previo accertamento in sede giudiziale di una responsabilità penalmente rilevante del datore di lavoro, avanzava in modo sistematico, nei confronti di quest’ultimo, richiesta di rimborso delle prestazioni erogate e da erogare ai lavoratori assicurati vittime di infortunio o che avessero contratto una malattia professionale.
Tale prassi, da sempre contestata dalla Confindustria in quanto palesemente volta ad influenzare i destinatari delle richieste, allo scopo di ottenerne la disponibilità al rimborso delle prestazioni pur in assenza dei presupposti di legge (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), non teneva conto della necessità, ai fini dell’esperibilità dell’azione di regresso, del previo accertamento ad opera dell’autorità giudiziaria (in concreto, in sede penale; in astratto, nel giudizio civile instaurato in assenza di un accertamento in sede penale) della imputabilità al datore di lavoro, ovvero ad altri soggetti del cui operato questi debba rispondere secondo le norme del Codice civile, del fatto che ha causato l’infortunio o la malattia professionale.
La posizione sostenuta dalla Confindustria – accolta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail nella delibera del 9 dicembre 1996 e fatta propria dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 809 dell’11 novembre 1998 – ha comportato la sostituzione della lettera di prima comunicazione, in precedenza utilizzata nei confronti delle imprese, con una informativa, che si limitava ad una mera illustrazione della disciplina concernente l’azione di regresso e non rispondeva ad una specifica finalità di recupero, non contenendo alcuna richiesta di somme né la fissazione di termini di pagamento.
Tanto premesso, si informa che, di recente, la Direzione generale dell’Inail ha emanato linee guida interne in tema di regresso, nelle quali indica le modalità operative che, a questi fini, le Sedi periferiche dell’Istituto devono seguire al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Al riguardo, la Confindustria ha segnalato che, in alcune aree territoriali, aziende interessate da infortuni o malattie professionali occorsi a lavoratori dipendenti stanno ricevendo, da parte dell’Inail, due tipologie di comunicazione:
– la prima, conforme alle determinazioni della citata delibera consiliare n. 809/1998, riassume la normativa in materia di regresso ed i relativi effetti, senza quantificare la somma dovuta e non avanzando valutazioni in ordine alla responsabilità del datore di lavoro (il cui accertamento viene, opportunamente, rinviato alla sede giudiziale) né richieste economiche di rimborso per prestazioni rese agli assicurati;
– l’altra comunicazione, al contrario, dà per provata la responsabilità del datore di lavoro nel determinismo dell’evento e chiede espressamente il rimborso degli oneri relativi, evidenziandoli in apposito prospetto e fissando un termine per l’adempimento (trenta giorni).
In molti casi le due comunicazioni pervengono all’azienda contemporaneamente o a poca distanza di tempo l’una dall’altra.
Nel merito, Confindustria pone in rilievo che lo spirito di servizio che caratterizza la prima delle due comunicazioni – sulla cui base l’azienda è posta in grado di valutare l’opportunità di un accordo transattivo, ovvero di un integrale pagamento della somma richiesta, così da evitare il giudizio civile – è invece del tutto assente nella seconda comunicazione, che, in effetti, risulta non solo priva di fondamento giuridico, ma anche inutile ed inopportuna, per i motivi in appresso richiamati:
1) La responsabilità civile deve essere provata in giudizio e non può certo essere affermata o presunta apoditticamente dall’Inail;
2) La richiesta di rimborso può essere legittimamente avanzata dall’Istituto solo a seguito dell’avvenuto accertamento giudiziale di detta responsabilità;
3) L’invio della nota di richiesta non si presenta quale atto necessario ai fini dell’eventuale interruzione di termini procedurali: il termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso, infatti, è stabilito, in assenza di un giudicato penale, a pena di decadenza ed è, quindi, insuscettibile di interruzione;
4) Diversamente da quanto puntualizzato nelle menzionate linee guida dell’Inail, la seconda delle due comunicazioni, prevista per l’ipotesi in cui non sia pendente alcun giudizio penale (perché mai iniziato, ovvero perché concluso), non contiene alcuna indicazione circa l’intenzione dell’Istituto di iniziare l’azione civile, così risolvendosi in un mero sollecito di pagamento, inidoneo persino a supportare l’eventuale pretesa, comunque infondata, di una propedeuticità dell’atto rispetto alla instaurazione del giudizio civile;
Le riserve espresse in ordine alla seconda comunicazione non escludono che l’azienda destinataria unicamente della stessa e non anche della prima comunicazione possa, ove ritenga fondata la richiesta dell’ Inail, addivenire ad un accordo di natura transattiva con l’Istituto ovvero procedere all’integrale pagamento del debito così riconosciuto.
Fatta salva questa ipotesi, la Confindustria esprime l’avviso che, alla luce delle considerazioni sopra formulate, l’impresa interessata possa legittimamente astenersi dal dare esecuzione al pagamento richiesto.
Peraltro, qualora ne ravvisasse l’opportunità per eventuali esigenze di correntezza nei confronti delle abituali Sedi Inail di riferimento, la stessa impresa potrà dare riscontro alla comunicazione dell’Istituto, sottolineando che:
– contrariamente a quanto affermato dall’Inail, non risulta alcun definitivo accertamento giudiziale, a suo carico, in ordine alla responsabilità civile o penale, nel determinismo dell’infortunio/malattia professionale occorso/a al lavoratore, accertamento che costituisce l’imprescindibile presupposto per il valido esercizio dell’azione di regresso ai sensi degli articoli 10, 11 e 112 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
– pertanto, la richiesta di rimborso avanzata dall’Istituto non appare supportata da alcun titolo giuridico.
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