22.09.2004 - tributi

IMPOSTA DI REGISTRO – CLAUSOLA PENALE – CHIARIMENTI

IMPOSTA DI REGISTRO – CLAUSOLA PENALE – CHIARIMENTI IMPOSTA DI REGISTRO – CLAUSOLA PENALE – CHIARIMENTI

La clausola penale inserita obbligatoriamente nei contratti d’appalto di lavori pubblici, ai sensi della legge 109/1994, non è soggetta autonomamente ad imposta di registro.
Così l’Agenzia delle Entrate si era espressa in risposta ad una specifica istanza di interpello proposta dall’ANCE che è stata integralmente recepita nella Risoluzione n.91/E del 16 luglio 2004.
Per la rilevanza della problematica l’Amministrazione finanziaria ha quindi ritenuto opportuno pronunciarsi ufficialmente chiarendo, in via definitiva, le modalità applicative del tributo con riferimento agli atti contenenti una pluralità di disposizioni.
A tal proposito, si ricorda che è stato precisato che la clausola penale, in quanto inserita per obbligo normativo nei contratti d’appalto di lavori pubblici, si deve considerare, ai fini dell’imposta di registro, una disposizione derivante e dipendente necessariamente dall’obbligazione principale e, come tale, non assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell’art.21, comma 2, del D.P.R. 131/1986.
Al momento della registrazione del contratto è dovuta, quindi, una sola imposta di registro in misura fissa, pari a 129,11 euro.
Solo a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale, la clausola penale produce i suoi effetti patrimoniali ed è, quindi, soggetta ad imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell’art.9 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986.
Tenuto conto dell’obbligatorietà della clausola penale nell’ambito dei contratti d’appalto di lavori pubblici, l’Agenzia specifica che per tali fattispecie non rileva quanto espresso nella precedente Risoluzione 310388 del 18 giugno 1990 che ha riconosciuto, invece, l’imponibilità autonoma alle clausole penali volontariamente (non per obbligo di legge) apposte dalle parti contraenti.


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