IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ – ESENZIONE PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
(Ris. Min. 26/5/04, n. 2/DPF)
Il Ministero delle Finanze, Dipartimento politiche fiscali, ha ribadito che, in merito all’ambito di operatività dell’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità per la pubblicità effettuata con veicoli, il beneficio fiscale spetta sia alle imprese che effettuano trasporti per conto terzi sia alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano come attività meramente strumentale il trasporto della merce prodotta.
L’esenzione in esame non può invece riguardare il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari.
Infine i veicoli non possono essere considerati come mezzi pubblicitari che hanno un impatto sull’arredo urbano o sull’ambiente: non possono essere pertanto assoggettati al pagamento del canone.
In merito alla titolarità giuridica degli autoveicoli da parte delle imprese stesse l’esenzione viene riconosciuta alle indicazioni apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto senza ulteriore specificazioni riguardo al titolo giuridico sottostante. Pertanto nel concetto di utilizzo possano legittimamente rientrare anche gli automezzi in noleggio o in leasing.
Si pubblica di seguito il testo della Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 2/DPF
Roma, 26 maggio 2004
Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Esenzione per la pubblicità effettuata con veicoli. Quesito.
Nella nota in riferimento si chiedono chiarimenti in merito all’ambito di operatività dell’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità per la pubblicità effettuata con veicoli, prevista dall’art. 13, comma 4-bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Come già chiarito nella circolare n. 2/DPF del 18 aprile 2002, l’agevolazione in discorso spetta sia alle imprese che effettuano trasporti per conto terzi – che non erano comprese nella precedente formulazione dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993 – sia alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta.
L’intenzione del legislatore, quindi, non è stata quella di riservare il beneficio fiscale solamente alle imprese di autotrasporto, ma, anzi, di specificare più chiaramente che l’esenzione dal tributo opera per tutte e due le fattispecie appena descritte, sia pure limitatamente all’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa.
Vale la pena ricordare che fra gli elementi che contraddistinguono la ditta può essere fatto rientrare anche il marchio, a condizione che sia identificativo non solo del prodotto commercializzato o del servizio fornito, ma anche dell’impresa stessa.
Per quanto concerne, poi, le problematiche legate alla titolarità giuridica degli autoveicoli da parte delle imprese stesse, occorre precisare che, da un attento esame della norma non si può dedurre che l’esenzione in commento spetti esclusivamente ai veicoli di proprietà dell’impresa che effettua il trasporto, e non possa essere riconosciuta, invece, nel caso in cui tali veicoli siano detenuti, ad esempio, per effetto di un contratto di noleggio o di leasing. Il comma 4-bis dell’art. 13 del D.Lgs. n. 507 del 1993, invero, riconosce l’esenzione alle indicazioni apposte sui veicoli “utilizzati” per il trasporto, senza ulteriori specificazioni riguardo al titolo giuridico sottostante. Si ritiene, quindi, che nel concetto di utilizzo possano legittimamente rientrare anche gli automezzi in noleggio o in leasing. Avvalora tale tesi anche la lettura del comma 3 del citato art. 13, che non fa riferimento esclusivo ai veicoli di proprietà dell’impresa, ma include nell’agevolazione del successivo comma 4 anche quelli “adibiti ai trasporti per suo conto”.
Un’ultima annotazione va fatta riguardo alla problematica relativa alla non applicazione dell’esenzione in esame nei comuni che hanno scelto di sostituire l’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. A tale proposito va precisato che detta esenzione non può riguardare il canone, poiché l’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, che ha introdotto il citato comma 4-bis, incide esclusivamente sul D.Lgs. n. 507 del 1993, che disciplina l’imposta sulla pubblicità, e non sull’art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che regolamenta invece il canone.
Occorre aggiungere, inoltre, che quest’ultima norma dispone che devono essere assoggettati al pagamento del canone le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente, e che per l’individuazione di detti mezzi pubblicitari occorre fare riferimento al codice della strada, introdotto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il cui art. 47, che definisce i mezzi pubblicitari, non ricomprende fra di essi i veicoli. Ne consegue che detti veicoli non possono essere considerati come mezzi pubblicitari che hanno un impatto sull’arredo urbano o sull’ambiente, e che, quindi, non possono essere assoggettati al pagamento del canone.
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