ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI DEI NUOVI STATI ADERENTI PER MOTIVI DI LAVORO
ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI DEI NUOVI STATI ADERENTI PER MOTIVI DI LAVORO ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI DEI NUOVI STATI ADERENTI PER MOTIVI DI LAVORO
Con circolare n. 14 del 28 aprile 2004 il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative per l’accesso al mercato del lavoro italiano dei cittadini di otto dei dieci Paesi che dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione Europea, e cioè: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria (per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte le norme comunitarie).
La circolare dà applicazione al DPCM 20 aprile 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004″, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004.
Inoltre, il Ministero del Lavoro in data 27 aprile 2004 ha pubblicato un vademecum circa le procedure da seguire per l’accesso al lavoro in Italia dei cittadini provenienti dai nuovi Stati membri dell’Unione Europea.
Di seguito si pubblica il citato vademecum predisposto dal Ministero nonché la circolare n. 14/2004
VADEMECUM
Introduzione
Dal 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati entreranno a far parte dell’Unione Europea: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca. Questo allargamento costituisce l’esito di un processo ambizioso, che ha origini lontane e pone sfide impegnative per il futuro.
I vantaggi e le opportunità offerti dall’Europa a 25 produrranno effetti benefici in molti settori, potendo costituire, tra l’altro, un fattore di rilancio dell’economia europea e di creazione di posti di lavoro nel mercato allargato.
Progressivamente i tradizionali flussi migratori per motivi di lavoro tra vecchi e nuovi Stati membri diventeranno, a tutti gli effetti, forme di mobilità intracomunitaria della forza lavoro e saranno disciplinati, esclusivamente, dal diritto comunitario.
Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti allargamen-ti, il Trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla UE prevede, salvo che per Cipro e Malta, un regime transitorio, trascorso il quale si applicherà l’acquis comunitario, nella sua interezza, anche ai nuovi cittadini europei.
Si tratta di una scelta improntata a criteri di gradualità, che consentirà di assicurare il passaggio progressivo alla piena applicazione del diritto comunitario e le necessarie misure di tutela del mercato del lavoro degli Stati membri.
Il Governo italiano ha ritenuto opportuno porre ai lavoratori dipendenti provenienti dai nuovi Stati membri, nei primi due anni, alcune limitazioni all’accesso al mercato del lavoro, anche al fine di evitare il rischio di perturbazioni di quest’ultimo.
Per questa ragione è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa in 20.000 unità la quota di cittadini neocomunitari ai quali sarà consentito l’accesso al mercato del lavoro italiano per l’anno 2004.
Si tratta di una scelta coerente con i principi fondamentali che informano il regime transitorio, che garantisce ai cittadini degli otto Paesi di nuova adesione condizioni di accesso al mercato del lavoro italiano, da un lato, non più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione, e dall’altro, più favorevoli rispetto a quelle applicate ai cittadini di Paesi terzi.
E’ stata così riservata una quota di ingressi nel mercato del lavoro italiano esclusivamente a favore dei cittadini degli otto Stati di nuova adesione, ed è stata semplificata la procedura per l’instaurazione del rapporto di lavoro dipendente rispetto a quanto previsto per i cittadini di Paesi terzi.
Questo Vademecum, ideato per dare informazioni ai cittadini dei nuovi Stati membri, ai datori di lavoro e a chi opera nel settore, illustra le modalità per l’accesso al lavoro dipendente in Italia durante il periodo transitorio.
E’ importante sottolineare che, ferme restando le limitazioni in materia di libera circolazione, una volta ammessi al lavoro in Italia i cittadini dei nuovi Stati membri godranno pienamente della parità di trattamento con i lavoratori italiani per tutti gli aspetti relativi alle condizioni di impiego e di lavoro.
Le procedure
1. Il lavoro autonomo
I cittadini neocomunitari che intendono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo godono, ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, di libera circolazione.
2. Il lavoro dipendente
Nel rispetto di quanto previsto dai Trattati, l’Italia si avvale del regime transitorio, fissando a 20.000 unità la quota di cittadini dei nuovi Stati membri che possono accedere al mercato del lavoro per il 2004.
I cittadini dei nuovi Stati membri sono esentati dall’obbligo di visto di ingresso e le procedure amministrative previste per la concessione della necessaria autorizzazione al lavoro sono state semplificate.
In ogni caso, le limitazioni previste non si applicano a:
– i cittadini neocomunitari occupati legalmente in Italia alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
– i cittadini neocomunitari che hanno svolto attività lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
– il coniuge e i figli minori di anni 21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario ammesso nel mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione.
Il lavoro dipendente: la procedura in dettaglio
L’accesso nell’ambito delle quote
Dal 1 maggio 2004 i cittadini degli Stati di nuova adesione potranno accedere al mercato del lavoro italiano sulla base delle quote riservate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza l’ingresso per i cittadini neoco-munitari.
Ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro dipendente si applica loro la procedura prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 286/98 (e successive modificazioni e integra-zioni), opportunamente semplificata.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un lavoratore neocomunitario, deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro una richiesta di autorizzazione al lavoro.
La domanda deve essere indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere i seguenti elementi:
– le generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);
– le generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);
– le condizioni lavorative offerte (contratto collettivo applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro, località d’impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro stipulato con il cittadino neocomunitario, sottoposto alle sole condizioni dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione al lavoro e della richiesta della carta di soggiorno.
La Direzione Provinciale del Lavoro, effettuate le opportune verifiche e accertata la disponibilità di quote, rilascia l’autorizzazione al lavoro e la trasmette al datore di lavoro richiedente e alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio di una carta di soggiorno per lavoro.
L’accesso fuori quota
I lavoratori appartenenti ad alcune categorie possono accedere al mercato del lavoro italiano al di fuori delle quote fissate per il lavoro dipendente.
Per le seguenti categorie di persone la richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni:
– dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia;
– professori universitari, lettori universitari e ricercatori;
– traduttori e interpreti;
– collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
– persone che svolgano periodi temporanei di addestramento e formazione professionale presso datori di lavoro italiani;
– lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato;
– lavoratori dipendenti da imprese aventi sede all’estero temporaneamente trasferiti presso imprese residenti in Italia, al fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto;
– infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Per le seguenti categorie di persone, la richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’Impiego, segreteria del collocamento dello spettacolo:
– lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
– personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
– ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
– artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.
Per gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica, la dichiarazione nominativa di assenso è rilasciata dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Le parole chiave
Acquis comunitario
L’insieme dei diritti ed obblighi che vincolano gli Stati dell’Unione europea, recepito dai nuovi Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Neocomunitari
Cittadini degli Stati che aderiscono all’Unione europea il 1° maggio 2004: Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Sono esclusi dalle restrizioni alla libera circolazione per lavoro dipendente i cittadini di Cipro e Malta.
Regime transitorio
Durante il periodo transitorio previsto dal Trattato, gli attuali Stati membri dell’Unione europea possono applicare per i cittadini neocomunitari misure restrittive in materia di accesso al mercato del lavoro. Tale regime transitorio può durare complessivamente sette anni e si articola in tre fasi consecutive e diversamente regolate di due, tre e due anni.
Nei primi due anni dall’adesione viene sospesa l’applicazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori dipendenti, ovvero in particolare, degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68, e vigono misure particolari.
Prima della fine del biennio, alla luce di una valutazione sugli effetti dell’applicazione delle misure particolari e sulle condizioni del mercato
del lavoro, potrà essere decisa e notificata alla Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, l’intenzione di prolungare l’applicazione
delle misure nazionali per un ulteriore triennio.
Trascorso un periodo di cinque anni dall’adesione, l’applicazione delle misure particolari potrà protrarsi per ulteriori due anni, fino alla fine del complessivo periodo transitorio di sette anni, qualora si verifichino gravi perturbazioni del mercato del lavoro o vi sia un rischio in tal senso.
Quote riservate
Per il 2004 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004 autorizza l’accesso al mercato del lavoro dipendente italiano a 20.000 cittadini neo-comunitari.
Visto di ingresso
I neocomunitari sono esonerati dal visto d’ingresso, ivi incluso quello per motivi di lavoro, per effetto dell’acquisizione della cittadinanza europea in applicazione dell’art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.
RIFERIMENTI NORMATIVI
– Legge 24 dicembre 2003 n. 380, con la quale è stata autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca;
– Legge 30 luglio 2002 n 189, modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
– Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato e integrato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.
– Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002 n. 54, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 aprile 2004 di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare n. 14/ 2004 del 28 aprile 2004
Oggetto: Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004″.
Il 1 maggio 2004 dieci nuovi paesi entrano a far parte dell’Unione europea. Otto di questi paesi non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario (Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria) mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte norme comunitarie. La presente circolare, in applicazione del DPCM 20 aprile 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004″, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, indica le procedure da seguire relativamente all’ingresso per lavoro subordinato ed all’accesso al mercato del lavoro italiano durante il periodo transitorio per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati.
Con legge 24 dicembre 2003 n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, è stata autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, con Atto di adesione, Allegati, protocolli, Dichiarazioni, scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.
Dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini di Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68 la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l’accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell’adesione.
In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione e ai sensi dell’art. 1, com-ma 2, del decreto legislativo n. 286/98, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché del D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, si impartiscono le seguenti istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell’adesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.
Procedure per l’accesso al mercato del lavoro:
1. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell’Unione europea.
Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.
2. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che godono dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo.
Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.
3. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1 maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato.
Per tali cittadini troverà applicazione la procedura di seguito indicata.
Il D.P.C.M. del 20.4.2004 fissa il limite entro cui è ammesso l’accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.
Tale quota è aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti D.P.C.M. del 19.12.2003.
Pertanto, il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione del lavoratore di Stati di nuova adesione è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità semplificate.
La domanda, in bollo, redatta sul modello appositamente predisposto, qui allegato, (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL Direzione provinciale del lavoro), deve essere indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per località di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:
1. le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);
2. le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);
3. le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d’impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro – redatto sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL), stipulato con il cittadino di Stati di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del lavoro e dell’effettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura.
A pena di inammissibilità, la domanda e l’allegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l’ora dell’invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. L’inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 20.4.2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.
Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del D.P.C.M. del 20.4.2004 potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell’ambito delle quote di cui ai due D.P.C.M. del 19.12.2003. Le istanze riferite a cittadini di Stati di nuova adesione non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL, nell’ambito dei due precedenti DPCM del 19/12/2003, andranno riformulate secondo la procedura e la modulistica allegata alla presente circolare.
Le richieste presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due D.P.C.M. del 19.12.2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno per il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare.
Ai fini dell’evasione delle richieste inoltrate ai sensi del DPCM del 20.4.2004, le Direzioni Provinciali dovranno provvedere al relativo esame secondo l’ordine basato sulla data di spedizione della raccomandata; in caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola l’amministrazione all’accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota.
Le Direzioni Provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo, rilasciano l’autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto, qui allegato.
L’autorizzazione è rilasciata mediante l’utilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei D.P.C.M. del 19.12.2003 se ancora disponibile. Se tale quota è esaurita l’Ufficio procedente rilascia l’autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal D.P.C.M. del 20.4.2004. Quest’ultima non sarà ripartita a livello regionale, pertanto le DPL ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovranno utilizzare la procedura applicativa, a disposizione nella rete intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://inwelfare/gcun, unitamente alle modalità di accesso e di utilizzo di tali procedure.
L’autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territo-rialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. Un’ulteriore copia sarà trattenuta a cura della D.P.L. per eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Si fa presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all’INPS e all’INAIL l’instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego l’assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell’atto autorizzativo in parola.
Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della cer-tificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei paesi di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch’essi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.
Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall’art. 27 co. 1 del D. L.vo 286/98 il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste dall’art. 27 del T.U. 286/98 e dalle relative norme di attuazione.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941