13^ MENSILITA’
13^ MENSILITA’ 13^ MENSILITA’
Secondo quanto previsto dall’art. 64 del c.c.n.l. 29.1.2000, non modificato dal verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. sottoscritto il 20.5.2004, si ricorda che, entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati che al 31 dicembre 2004 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
Trattamento contributivo La 13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali L’importo della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.
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