PARTICIPATION EXEMPTION E IMPRESE EDILI – CHIARIMENTI
“PARTICIPATION EXEMPTION” E IMPRESE EDILI – CHIARIMENTI “PARTICIPATION EXEMPTION” E IMPRESE EDILI – CHIARIMENTI
La cessione di partecipazioni finanziarie (azioni o quote di partecipazione) in imprese edili fruisce dell’esenzione totale dall’IRES, o parziale dall’IRPEF/IRE, prevista dal 1º gennaio 2004 dall’art. 87 del TUIR 917/1986 (cd “participation exemption”.
Anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 conferma, in sostanza, che l’attività delle imprese di costruzioni soddisfa il requisito della commercialità, per cui (semprechè siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dal citato art. 87 del TUIR) le plusvalenze conseguenti alla cessione di partecipazioni in tali società godono della participation exemption.
Resta, invece, il problema per le società di gestione immobiliare.
La citata Circolare ministeriale precisa, infatti, che non si considera commerciale l’attività svolta dalle società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d’azienda.
In sostanza, tali immobili non si considerano utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.
Pertanto, la cessione di partecipazioni in società di gestione immobiliare (il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi dai beni merce e da quelli utilizzati direttamente nell’attività) non fruisce dell’esenzione da tassazione delle relative plusvalenze, restando confermata comunque la piena deducibilità delle eventuali minusvalenze.
Diversamente, la detassazione delle plusvalenze può rendersi applicabile per le partecipazioni detenute in società che svolgono attività mista di acquisto, costruzione, vendita e gestione immobiliare.
In tal caso, infatti, sarà sufficiente che il valore degli immobili destinati alla locazione (immobili-patrimonio, cioè classificati tra le Immobilizzazioni materiali, diversi da quelli utilizzati effettivamente nell’esercizio dell’attività) non prevalga rispetto al valore degli immobili merce (iscritti nell’Attivo Circolante) e di quelli utilizzati direttamente nell’attività d’impresa (cosiddetti strumentali “per destinazione”).
A tal fine, l’Agenzia precisa che l’entità del patrimonio, rilevante ai fini della verifica della prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti (necessità di una perizia di stima) e non a valori contabili.
Occorre, pertanto, mettere a confronto:
– valore corrente degli immobili (diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, nonchè dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa);
– con il totale dell’attivo patrimoniale, anch’esso a valori correnti.
Entrambi i termini del rapporto vanno assunti al netto di eventuali elementi che possano incidere sia negativamente sia positivamente sulla relativa valutazione, come ad esempio l’iscrizione di ipoteca su un immobile ovvero l’inclusione di un terreno agricolo nel piano regolatore generale.
Si richiama, pertanto, l’attenzione delle imprese sulle regole sopradette nella pianificazione delle operazioni finanziarie.
Con successive comunicazioni si approfondiranno tutti gli aspetti rilevanti dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria, sia con riferimento ai requisiti soggettivi della partecipata (residenza in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente a quello della cessione e svolgimento di un’attività commerciale, sempre nei tre anni antecedenti la cessione), sia riguardo ai requisiti oggettivi (possesso per almeno un anno e allocazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso).
Con riferimento alla collocazione tra le Immobilizzazioni finanziarie della partecipazione nel primo esercizio di possesso, la Circolare ministeriale chiarisce che non rilevano le successive riclassificazioni della medesima partecipazione nell’Attivo Circolante.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 37-bis, lett. f), del DPR 600/1973, l’Amministrazione potrebbe disconoscere gli effetti fiscali (e quindi escludere l’applicazione della participation exemption) anche in relazione alle classificazioni di bilancio aventi ad oggetto partecipazioni.
In sostanza, la classificazione tra le Immobilizzazioni finanziarie nel primo esercizio e la successiva riclassificazione nell’Attivo Circolante di una partecipazione, potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come operazione a scopi elusivi, effettuata cioè per conseguire i vantaggi fiscali derivanti dall’esenzione da tassazione delle plusvalenze conseguenti alla successiva cessione del medesimo titolo.
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