TREMONTI-BIS – APPLICABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NAZIONALE
TREMONTI-BIS – APPLICABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA’ NATURALI TREMONTI-BIS – APPLICABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA’ NATURALI
(Ris. mIN. 20/3/03, n. 67/E)
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le imprese presenti sull’intero territorio comunale interessato dagli eventi calamitosi nei mesi di ottobre e novembre 2002 possono legittimamente fruire, limitatamente agli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nel territorio, della proroga della Tremonti-bis, a prescindere dal fatto che le sedi operative siano effettivamente ubicate nelle specifiche zone individuate dalle ordinanze sindacali (art. 5-sexies, D.L. n. 282/2002, conv. legge n. 27/2003).
La norma non vincola la proroga dell’agevolazione agli investimenti realizzati dai soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, ma fa esclusivo riferimento alle sedi operative ubicate nei comuni:
– per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
– nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.
La ratio della norma è sostanzialmente quella di concedere una proroga dell’agevolazione con riferimento a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subìto, direttamente o indirettamente, un danno economico.
L’Agenzia ha chiarito tale interpretazione a fronte di un’istanza tesa a conoscere se l’intento del legislatore, attraverso la proroga della Tremonti-bis, fosse quello di agevolare tutte le aziende presenti sull’intero territorio comunale oppure “unicamente quelle localizzate su eventuali sue partizioni ancorché rinvenibili dalle ordinanze sindacali”.
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