TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
Le disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) sono rivolte a tutti gli intermediari finanziari e rafforzano il rigore della disciplina inerente l’informazione e la pubblicità nei contratti bancari, nonché la tutela dell’utente.
La deliberazione del 4 marzo 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°72 del 27 marzo 2003) era stata sollecitata dalla Banca d’Italia ed aveva già ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio Italiano Cambi.
La necessità di un consolidamento della normativa bancaria si era già manifestata con il Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n°253 (attuativo della direttiva 97/5/CE), ma si è resa inderogabile dopo l’entrata in vigore della Legge 1 marzo 2002 n°39 (emanato in attuazione della direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE).
Le recenti disposizioni della Comunità Europea, infatti, gettavano le basi per la regolamentazione delle nuove tecniche elettroniche di gestione del credito.
Tra le norme dettate dal CICR sembra opportuno segnalare quelle di maggior rilievo.
In particolare l’art.5 “Fogli informativi”.
Gli intermediari sono tenuti a mettere a disposizione dell’utenza fogli informativi, costantemente aggiornati, che indichino i dati di rilievo dell’operatore, i tassi d’interesse applicati, le spese ed oneri accessori e, soprattutto, i rischi tipici del servizio offerto.
L’art.6 “Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza”.
Nel caso in cui l’offerta sia formulata fuori dalla sede commerciale la documentazione informativa dovrà essere consegnata al cliente prima della conclusione del contratto e, se questa avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza (si pensi al sempre più diffuso sistema di on- banking), i fogli informativi potranno essere messi a disposizione anche mediante tali tecniche.
E’ chiaro come questa disposizione sia tesa ad adeguare il sistema di pubblicità bancaria all’evoluzione tecnologica del settore.
L’art.8 “Informazione precontrattuale”.
Nella fase che precede la sottoscrizione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa, così da valutare con ponderazione l’offerta.
La norma stravolge una prassi ormai consolidata degli istituti di credito che difficilmente mettevano a disposizione del cliente il contratto per “studiarlo”, prima della conclusione.
La disposizione precisa che la consegna del contratto non obbliga in nessun modo l’utente alla conclusione dello stesso.
L’art.9 “Informazione contrattuale”.
Al contratto deve essere allegato un prospetto sintetico delle principali condizioni contrattuali. Inoltre, per le operazione con specifiche e complesse caratteristiche tecniche, appositamente individuate dalla Banca d’Italia, l’intermediario dovrà rendere noto anche un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione.
Infine, l’art.11 “Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela”.
Le variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente devono essere comunicate al cliente, con la specifica indicazione della variazione intervenuta.
Tali comunicazioni potranno essere eseguite, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale ove riguardino tutta la clientela e, in ogni caso, dovranno essere individualmente comunicate nella prima occasione utile (invio contabili, estratti conto, ecc.).
Resta inteso che, come nella previgente disciplina, non debbono essere comunicate le variazioni di tasso ove queste dipendano da parametri contrattualmente previsti ed indipendenti dalla volontà delle parti (ad esempio, i tassi ufficiali stabiliti dalla Banca Centrale Europea).
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