TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – SEMPLIFICAZIONI
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – SEMPLIFICAZIONI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – SEMPLIFICAZIONI
Il Testo Unico della disciplina dei tributi regionali varato dalla Regione Lombardia (LR 10 del 14 luglio 2003) ha introdotto una serie di semplificazioni in merito alle scadenze ed ai sistemi di pagamento delle tasse automobilistiche regionali.
Si evidenziano, in particolare, le seguenti novità:
1. La tassa automobilistica di proprietà (bollo auto) si pagherà una sola volta all’anno, a partire dal mese di immatricolazione del veicolo, mentre per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica potrà essere corrisposta quadrimestral-mente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.
2. Viene previsto il diritto al rimborso o alla compensazione della tassa pagata per il periodo nel quale non si sia goduto del possesso del veicolo in ragione di sopravvenuto furto, rottamazione o esportazione definitiva dello stesso all’estero.
3. Viene istituito il “Tariffario regionale” della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale. La Regione ha la facoltà, con legge regionale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, di variare gli importi delle tasse automobilistiche.
4. Viene istituita una tassa di proprietà in misura fissa per i veicoli “storici” (ultraventennali) ad uso privato e destinati solo al trasporto di persone purchè conformi alle norme sulla campagna antinquinamento (controllo gas di scarico – bollini blu e revisione del veicolo). Viene mantenuta l’esenzione totale per i veicoli d’interesse storico-collezionistico iscritti nei registri storici automobilistici e motociclistici e per i veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a gas.
La definizione delle modalità di accertamento, liquidazione, riscossione della tassa e di applicazione delle sanzioni viene demandata ad un successivo regolamento esecutivo.
Le nuove disposizioni del TU regionale sui Tributi si applicano a partire dal periodo di imposta successivo al 19 luglio 2003, data di entrata in vigore della legge.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941