TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI – RIMBORSO PARZIALE A FAVORE DELLE AZIENDE CHE DIMOSTRINO DI AVERE AVVIATO AL RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI
TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI – RIMBORSO PARZIALE A FAVORE DELLE AZIENDE CHE DIMOSTRINO DI AVERE AVVIATO AL RECUPERO RIFIUTI ASS TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI – RIMBORSO PARZIALE A FAVORE DELLE AZIENDE CHE DIMOSTRINO DI AVERE AVVIATO AL RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Dal 1° gennaio del 2002 il Comune di Brescia ha introdotto la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti, meglio conosciuta come Tariffa Ronchi, che ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993.
L’art. 49 comma 14 del D.Lgs. n. 22/1997, istitutivo della nuova tariffa, prevede una particolare agevolazione, sotto forma di riduzione dell’importo da pagare, a favore delle aziende che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani.
Uguale previsione è riportata all’art. 14 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
A tal fine il Comune di Brescia ha stanziato per il 2003, in via sperimentale, un fondo di 100 mila euro per il finanziamento di dette agevolazioni, erogando i rimborsi ai soggetti che dimostrino di avere i requisiti previsti.
Le domande per l’ammissione alla riduzione, redatte in carta semplice su apposito modello e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire al Settore Tributi del Comune di Brescia (Piazza Vittoria, 5 25121 Brescia) entro le ore 12 di mercoledì 31 dicembre 2003.
L’Amministrazione comunale ha, inoltre, nominato una commissione formata da Comune di Brescia ed ASM Brescia Spa, gestore del servizio, incaricata di esaminare le richieste che perverranno dagli utenti interessati e, sulla base del loro contenuto, di proporre alla Giunta Comunale i rimborsi da effettuare nei limiti della somma stanziata di 100 mila euro.
La determinazione della riduzione spettante avverrà applicando le seguenti percentuali:
q la riduzione della quota variabile sarà del 3% se la percentuale di rifiuti assimilati avviati al recupero varia dal 15 al 25 per cento;
q del 7%, dal 26 al 50 per cento;
q del 10%, dal 51 al 70 per cento;
q del 15% per un quantitativo di rifiuti avviati al recupero superiore al 70%.
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