16.07.2003 - tributi

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – APPROVAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – APPROVAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – APPROVAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), è disponibile il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, da utilizzare nel periodo d’imposta 2002.
Tra questi è presente anche il modello SG69U che costituisce il nuovo studio di settore per l’edilizia in vigore dal periodo d’imposta 2002, per tutte le imprese e le società con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro.
Dal periodo d’imposta 2002, è infatti venuta meno la sperimentalità dello studio che, fino a tutto il 2001, ha consentito l’applicazione degli studi in maniera completa solo per le imprese e per le società con ricavi ed incrementi delle rimanenze non superiori ai Lit. 2.000.000.
In particolare il modello SG69U deve  essere compilato da tutti coloro che svolgono la propria attività con i seguenti codici ISTAT:
45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.
45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni.
45.21.0 – Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile.
45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici.
45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi.
45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche.
45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione.
I modelli devono essere trasmessi all’Amministrazione Finanziaria unitamente al Modello UNICO 2003, relativo ai redditi 2002.
Si richiama l’attenzione sui seguenti punti delle istruzioni per la compilazione del suddetto modello:
1. sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze superiori a Euro 5.164.569.
Ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir;
2. i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta;
3. il riferimento alle ”spese sostenute”, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l’attività d’impresa, è quello di competenza;
4. i dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F e X devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie;
5. inserendo i dati contabili ed extracontabili in GERICO. 2003, prelevabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (per l’edilizia, gli indici di coerenza sono valore aggiunto per addetto e la redditività) che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche similari.
Nei confronti dei contribuenti che non si sono adeguati negli anni precedenti ai risultati dello studio di settore sperimentale e che non risultano congrui sulla base di GERICO 2003, i ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale possono essere utilizzati per effettuare  accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale (per l’edilizia i periodi d’imposta 1999, 2000 e 2001).
Si segnala la guida predisposta dall’ANCE alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.

Guida alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati


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