16.07.2003 - tributi

RIMBORSI FISCALI – RIDUZIONE INTERESSI

RIMBORSI FISCALI – RIDUZIONE INTERESSI RIMBORSI FISCALI – RIDUZIONE INTERESSI
(DM – 27/6/03)
Il Ministro delle finanze ha stabilito la misura delle riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi (art.3, D.L. n. 143/2003).
Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell’1,375 per cento.
Gli interessi di mora sulle somme dovute all’Erario sono dovuti semestralmente nella misura dell’1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003.
Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di IVA sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento.
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla stessa data.
Gli interessi per dilazione del pagamento sono dovuti annualmente nella misura del 4 per cento, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003.
Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione sono dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003.


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