REVISIONE TARIFFE D’ESTIMO – CHIARIMENTI
REVISIONE TARIFFE D’ESTIMO – CHIARIMENTI REVISIONE TARIFFE D’ESTIMO – CHIARIMENTI
(Agenzia Entrate, Comunicato 19/6/03)
L’Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa per agevolare la corretta determinazione dei redditi dei fabbricati da indicare nella dichiarazione dei redditi 2002, a seguito della rideterminazione delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane situate in 268 comuni (D.M. 6 giugno 2002, n. 159; art. 9, legge n. 448/2001).
L’articolo 34 del TUIR, infatti, stabilisce che le modifiche derivanti dalla revisione delle tariffe acquistano efficacia dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Soltanto nel caso in cui la pubblicazione avvenga oltre un mese prima della data stabilita per il versamento dell’acconto di imposta, le nuove tariffe entrano in vigore nell’anno successivo.
Il termine per il versamento dell’acconto è il 30 novembre, data prevista dalla normativa tributaria in origine come unica scadenza di pagamento.
La prima rata, da versare a giugno costituisce soltanto un’anticipazione dell’acconto di novembre.
Poiché il decreto che ha rideterminato le tariffe d’estimo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2002, data che precede di oltre trenta giorni il termine del 30 novembre stabilito per il versamento dell’acconto di imposta, le nuove tariffe d’estimo acquistano efficacia nell’anno 2002 e quindi influenzano la determinazione del reddito fondiario da indicare nella modulistica relativa a tale anno.
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