10.01.2003 - tecnica

REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE E L’INSTALLAZIONE DEI SERBATOI INTERRATI

REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE E L’INSTALLAZIONE DEI SERBATOI INTERRATI REQUISITI TECNICI PER LA COSTRUZIONE E L’INSTALLAZIONE DEI SERBATOI INTERRATI
(DM 29/11/02)

Il Ministro dell’interno ha fissato i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 300/1999).

Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi
I serbatoi interrati devono essere progettati, costruiti ed installati in modo da assicurare:
– il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio;
– il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
– la possibilità di eseguire i controlli previsti.

I serbatoi interrati sono:
– a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purchè idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purchè resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
– a parete singola metallica od in materiale non metallico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate possono essere di materiale non metallico.
Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:
– un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
– una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 m3. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.
Con riferimento al monitoraggio in continuo dell’intercapedine è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purchè sia consentito il controllo dei singoli serbatoi.
Nel caso di serbatoio compartimentato è ammesso il controllo dell’intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.
Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
– il nome e l’indirizzo del costruttore;
– l’anno di costruzione;
– la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
– la pressione di progetto del serbatoi e dell’intercapedine.

Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.
I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell’Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali degli Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla regolamentazione, possono essere distribuiti ed impiegati in conformità a tali regole.
Al fine di dimostrare l’equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all’esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l’esito dell’esame, motivando l’eventuale diniego.


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