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09.09.2003 - trasporti

PATENTE DI GUIDA – SVOLGIMENTO DEI CORSI DI RECUPERO DEI PUNTI

PATENTE DI GUIDA – SVOLGIMENTO DEI CORSI DI RECUPERO DEI PUNTI PATENTE DI GUIDA – SVOLGIMENTO DEI CORSI DI RECUPERO DEI PUNTI
(D.M. – Infrastrutture – 29/7/03)
Il Ministro delle infrastrutture ha dettato le modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
I corsi che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell’attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
L’autorizzazione a svolgere tali corsi è rilasciata a:
– soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilità;
– soggetti privati che svolgono l’attività da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
Tali soggetti devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal provvedimento.
In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l’effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.
I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero dei punti devono aver conseguito l’abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere:
– docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;
– dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.

Programmi dei corsi per il recupero dei punti
Il Ministro delle infrastrutture ha stabilito inoltre i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
Possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti per i titolari di patente di guida delle:
– sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
– categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
I corsi per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
I corsi per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.
I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato.
Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.

Programma dei corsi per il recupero di sei punti
Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:
– segnaletica stradale (1 ora);
– norme di comportamento sulla strada (4 ore);
– cause degli incidenti stradali (2 ore);
– stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore);
– nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
– disposizioni sanzionatorie (1 ora);
– elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).

Programma dei corsi per il recupero di nove punti
Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie:
– segnaletica stradale (1 ora);
– norme di comportamento sulla strada (4 ore);
– cause degli incidenti stradali (2 ore);
– stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore);
– nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
– disposizioni sanzionatorie (2 ore);
– responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
– responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
– elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).

Nello svolgimento dei corsi i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso.
I docenti avranno altresì cura di richiamare l’attenzione dei partecipanti sulla necessità di attenersi a comportamenti che, nell’assicurare il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.

Frequenza dei corsi
Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio nè frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
– quattro ore di assenza per i corsi per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
– sei ore di assenza per i corsi per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
L’allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l’intero corso per ottenere l’attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.
Tutti coloro che frequentano i corsi devono essere iscritti in un apposito registro delle iscrizioni tenuto dall’autoscuola o dal soggetto abilitato.
Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un “registro di frequenza dei corsi” sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore.
L’assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall’orario di inizio della lezione.
I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni.
Al termine del corso viene rilasciato dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia.
Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l’altra all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all’elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
L’attestato deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.

Decorrenza dei punti acquisiti
Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell’attestazione di frequenza.
Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell’attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.


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