NUOVO REGOLAMENTO SULLA SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA
NUOVO REGOLAMENTO SULLA SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA NUOVO REGOLAMENTO SULLA SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA
(DPR 16/4/03, n. 126)
Si segnala che è entrato in vigore il 20 giugno 2003 il regolamento sulla semplificazione degli adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica.
Le principali novità riguardano:
– il prospetto delle attività e passività;
Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo di imposta devono essere valutate con i criteri stabiliti dalle disposizioni integrative in materia di accertamento delle imposte sul reddito (D.P.R. n. 689/1974) e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
– l’unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA;
I contribuenti che vantino nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dei crediti IVA relativi a periodi inferiori all’anno possono, in alternativa alla presentazione dell’istanza di rimborso, effettuare la compensazione per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile, presentando all’ufficio competente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati necessari (art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999).
– i versamenti minimi IVA;
Il regolamento ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2003, l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33.
Gli importi sono invece dovuti o rimborsabili per l’intero ammontare, qualora superiori a tale soglia.
– i termini per gli adempimenti fiscali a carico dei sostituti d’imposta;
In materia di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta, slittano i termini degli adempimenti fiscali.
Entro il 30 settembre (data che sostituisce il 30 giugno) dell’anno successivo a quello di erogazione, i sostituti d’imposta che effettuano le ritenute sui redditi, devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati, all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella certificazione unica, nonché gli ulteriori dati necessari per l’attività di liquidazione e controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.
Il regolamento ha precisato che la modifica normativa del termine del 30 settembre
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
La certificazione unica
I soggetti, obbligati ad operare ritenute alla fonte, devono rilasciare un’apposita certificazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS, attestante l’ammontare complessivo delle somme e valori su cui sono state operate le ritenute, l’ammontare di queste ultime, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.
Tale certificazione sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
Le relative modalità di attuazione saranno stabilite comunque con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, devono essere consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di ritenuta sui dividendi (art. 27, DPR n. 600/1973), la certificazione può essere sostituita da una copia delle comunicazioni che le società devono fornire a seguito della distribuzione degli utili (artt. 7, 8, 9 e 11 legge n. 1745/1962).
– talune disposizioni finali.
Dal 20 giugno sono abrogate le seguenti disposizioni:
– la norma preesistente sulla valutazione delle attività e delle passività in tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria (art. 10, comma 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. legge 27 aprile 1989, n. 154);
– la norma in materia di accertamento sulle certificazioni dei sostituti d’imposta (art. 7-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
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