10.01.2003 - urbanistica

LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia (PTPR), approvato con DCR n° VII/197 del 6 marzo 2001, ha introdotto, nella parte IV delle Norme di Attuazione l’Esame dell’impatto paesistico dei progetti quale strumento di salvaguardia tutela e Valorizzazione della qualità paesistica dei territorio lombardo.
Ora il BURL del 21 novembre 2002 ha pubblicato le “Linee guida, per l’esame paesistico dei progetti”, la cui approvazione era prevista all’articolo 30 dei PTPR entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico, fornendo in modo dettagliato la metodologia da seguire per effettuare l’esame paesistico dei progetti, e sancendo la piena operatività del Piano stesso.
Dalla data di pubblicazione delle Linee guida sul BURL decorre la fase sperimentale di attuazione della metodologia di esame paesistico dei progetti di durata pari a 15 mesi. Nel corso della fase di sperimentazione la Giunta Regionale raccoglie osservazioni e proposte da parte degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati ed approva un rapporto di attuazione apportando, eventualmente, integrazioni e modifiche
L’articolo 24 delle Norme di Attuazione del PTPR riconosce ai Comuni, nel momento di redazione del Piano Regolatore Generale con valenza paesistica, la facoltà di “predeterminare, sulla base degli studi paesistici compiuti ed in coerenza con quanto indicato dalle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti . . . , la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di parti di esso “.
Le Linee guida (al paragrafo 5) riconoscono tale facoltà alle Amministrazioni Comunali indipendentemente dalla revisione dei proprio piano urbanistico. In questo caso l’elaborato prodotto non sarà parte integrante del Piano Regolatore Comunale, ma rappresenterà uno strumento di preliminare conoscenza del territorio utilizzabile nella fase di determinazione della sensibilità del sito.
Si ritiene utile in questa sede esaminare, ancorché sommariamente,  i contenuti delle Linee guida.
Partendo dal presupposto che non è possibile eliminare la discrezionalità insita nelle valutazioni in materia paesistica, le Linee guida intendono fornire alcuni criteri di giudizio che siano il più possibile espliciti e noti a priori ai soggetti che si accingono a compiere una qualsiasi trasformazione dei territorio.
In particolare l’esame dell’impatto paesistico si applica a: progetti che, in tutto il territorio regionale, incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici; piani attuativi; interventi di trasformazione dell’assetto vegetazionale effettuati su parchi e giardini tutelati ai sensi delle leggi 1497/39, 1089/39, 431/85 ovvero definiti di interesse storico e/o ambientale dai PTCP e dai piani territoriali di coordinamento dei parchi o dagli strumenti urbanistici comunali.
Esso coinvolge in particolare:
-il proponente-progettista che, contestualmente all’elaborazione del progetto, valuta la sensibilitá del sito, l’incidenza e l’impatto paesistico della trasformazione prevista;
– l’Amministrazione Pubblica competente per l’approvazione del progetto, che, prendendo visione del progetto e dell’eventuale relazione paesistica elaborata dal progettista, verifica la completezza e l’attendibilità delle considerazioni da quest’ultimo formulate ed esprime un giudizio sull’impatto paesistico delle soluzioni adottate.
Le Linee guida, nello specifico, stabiliscono i criteri per:
1. la determinazione della sensibilità paesistica del sito di intervento;
2. la determinazione dell’incidenza paesistica del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione introdotto nel contesto in cui si inserisce il progetto stesso;
3. la determinazione dell’impatto paesistico del progetto, derivante dalla combinazione delle due precedenti valutazioni;
4. il giudizio di impatto paesistico.
1. Valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi
La valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi è effettuata in base alle caratteristiche del sito (inteso come l’area interessata dalle opere progettate) ed ai rapporti che il progetto stesso intrattiene con il contesto.
Il giudizio complessivo circa la sensibilità del paesaggio deve tener conto di tre differenti modalità di valutazione (morfologico- strutturale, vedutistico e simbolico) articolate in chiavi di lettura a due livelli (sovralocale e locale).
La valutazione, da definirsi non in modo deterministico, ma in base alla rilevanza assegnata ai differenti fattori considerati, può tradursi in forma numerica secondo cinque diverse classi di sensibilità.
2. Incidenza del progetto sull’assetto paesistico del contesto
Consiste nell’entità e nella natura del condizionamento che il progetto esercita sull’assetto paesistico del contesto in ragione delle dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio architettonico con il quale si esprime, della natura dell’attività che è destinato ad ospitare.
Fa riferimento a parametri di incidenza morfologica e tipologica, linguistica, visiva, ambientale e simbolica articolati in chiavi di lettura a due livelli (sovralocale e locale).
3. Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto
Consiste nell’entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione dell’intervento progettato.
E’ il risultato di una combinazione tra la sensibilità del sito e l’incidenza del progetto espressi in forma numerica.
La determinazione del livello di impatto paesistico del progetto permette di evidenziare quei progetti che è opportuno sottoporre ad una valutazione di merito in riferimento al loro inserimento nel contesto.
Ciò viene effettuato sulla base di due soglie, una di rilevanza ed una di tolleranza, indicate dalle stesse Linee guida. I progetti inferiori alla soglia di rilevanza sono giudicati automaticamente accettabili sotto il profilo paesistico, quelli superiori alla soglia di rilevanza e di tolleranza sono sottoposti a valutazione di merito e pronuncia di giudizio di impatto paesistico.
4. Giudizio di impatto paesistico
Il giudizio di impatto paesistico costituisce l’ultimo passaggio dell’esame paesistico dei progetti. Si tratta di una valutazione discrezionale effettuata dalla Pubblica Amministrazione competente e, nel caso dei Comuni, spetta alla Commissione Edilizia.
L’impatto del progetto può essere giudicato:
1. positivo (con conseguente piena approvazione del progetto);
2. impatto neutro (può essere richiesta al progettista l’introduzione di elementi migliorativi);
3. impatto negativo (con successiva richiesta al progettista di riprogettare l’intervento in modo totale o parziale, oppure con obbligo a realizzare opere di mitigazione).
Relazione tecnica
Viene redatta dal progettista qualora la valutazione del progetto superi la soglia di rilevanza.
La relazione tecnica contiene le motivazioni che hanno condotto il progettista alla determinazione del grado di sensibilità del sito e di incidenza del progetto.


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