LEGGE FINANZIARIA 2004 – PROROGA DELLA DETRAZIONE FISCALE SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) LEGGE FINANZIARIA 2004 – PROROGA DELLA DETRAZIONE FISCALE SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO
Si segnala che la Finanziaria 2004 (articolo 2, comma 15) ha stabilito che, dal 1° gennaio 2004, la detrazione per gli interventi di recupero effettuati su fabbricati abitativi passa dal 36 al 41% e il tetto di spesa ammesso sale da 48mila a 60 mila euro.
E’ stata prorogata anche la possibilità di detrarre il 41% del 25% della spesa per l’acquisto di unità immobiliari in fabbricati ristrutturati e venduti dall’impresa che ha effettuato i lavori, sempre con il tetto di 60 mila euro (articolo 2, comma 16).
Per usufruire di questa agevolazione i lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2004 e la vendita da parte dell’impresa dovrà essere effettuata (rogito) entro il 30 giugno 2005.
Salvo una proroga (che in questi ultimi giorni ha preso sempre più corpo), l’Iva per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tornerà, dal 1° gennaio 2004, al 20 per cento mentre per i lavori di restauro-risanamento conservativo e ristrutturazione (lettere c e d dell’articolo 31 della legge 457/78) l’Iva al 10% è a regime e non è soggetta a proroga (articolo 127-quaterdecies della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/72)
Chi sta ultimando i lavori di manutenzione (per i quali l’aliquota Iva raddoppierà dal 1° gennaio) ha la possibilità di richiedere l’emissione dalla fattura entro il 31 dicembre 2003 e di pagarla (con bonifico) nel 2004. In tal modo sarà possibile avere l’Iva al 10% e la detrazione del 41% delle spese.
Allegato:
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004)
Art. 2
(omissis)
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60 mila euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60 mila euro».
17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».
(omissis)
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