LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 2001
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 2001 LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 2001
È stata approvata dal Parlamento la legge con cui viene delegato al Governo il compito di procedere alla delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi ed al riassetto della legislazione vigente. Si tratta di un istituto introdotto dall’art.20 della Legge 59/1997 (cd. Bassanini), la quale, ha avviato un generale processo di ristrutturazione della Pubblica Amministrazione, improntato ai principi della efficienza, trasparenza, efficacia ed economicità. La legge di semplificazione modifica lo stesso art.20 della Legge Bassanini (art.1), dando una nuova spinta al processo di snellimento dell’attività amministrativa e riproponendo una tecnica di riassetto normativo, la codi-ficazione, in relazione però a singole materie considerate strategiche e prioritarie.
Vengono innanzi tutto rafforzati gli strumenti di semplificazione dell’azione amministrativa, previsti dalla Legge 241/1990: denunzia in luogo di autorizzazione e generalizzazione del silenzio assenso.
La sostituzione degli atti di assenso, comunque denominati, della P.A. con una dichiarazione di inizio attività dell’interessato e l’estensione del silenzio assenso rientrano ora fra i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della funzione di semplificazione che ogni anno gli viene delegata.
Inoltre, ma non in secondo luogo, vengono ribaditi ed evidenziati i principi del contingentamento dei tempi proce-dimentali e della loro uniformazione in caso di procedimenti analoghi. Quanto al riassetto normativo, il legislatore, con il ricorso a nuovi codici di settore, ha voluto imprimere maggiore forza al processo di delegificazione, fornendo all’interessato un unico strumento di facile consultazione.
A differenza del Testo Unico, infatti, che è in linea di massima uno strumento meramente compilativo, il codice permette di riorganizzare un’intera materia, fornendo ai privati ed agli interpreti un quadro completo della normativa ed abrogando un numero molto elevato di leggi (si stima circa cinquecento).
In particolare, le normative di settore che verranno per prime codificate sono: sicurezza sul lavoro, assicurazioni, incentivi alle attività produttive, prodotti alimentari, tutela dei consumatori, metrologia legale, internazionalizzazione delle imprese, informatizzazione della P.A., Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (anche in relazione alle funzioni che essi svolgono in materia di sportello unico delle attività produttive), nonché produzione normativa e qualità della regolazione (artt.2-11).
Un’altra importante innovazione riguarda poi da vicino le imprese: viene istituito, presso il Ministero delle attività produttve, il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, che contiene l’elenco completo degli adempimenti richiesti dalla P.A., dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici, per l’avvio e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, nonché i dati raccolti dai Comuni negli archivi informatici dei relativi sportelli unici (art.16).
Infine, si ricorda che anche i Ministeri sono ora investiti di nuove funzioni in relazione alla semplificazione amministrativa ed al riassetto normativo. A questi ultimi spetterà l’iniziativa nelle materie di loro competenza, nell’ambito del potere di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio, che deve comunque garantire l’uniformità e l’omogeneità dei relativi interventi. Presso i Ministeri, inoltre, dovranno essere attivate forme di consultazione e partecipazione stabili delle associazioni di categoria interessate ai processi di regolamentazione e semplificazione, e saranno svolti accertamenti sugli effetti prodotti dalle nuove norme, secondo la generale tendenza a potenziare l’Analisi di impatto della regolazione (AIR) (art.1, commi 10 e 11 e 12).
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