LA NORMATIVA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
LA NORMATIVA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LA NORMATIVA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
(pubblicato da Unificazione e certificazione nel settembre 2003)
La legge 46/90, al momento della sua emanazione, ha avuto un effetto assai rilevante non solo perché è intervenuta nel campo della sicurezza degli impianti e della tutela dei cittadini ma anche perché ha significato un riconoscimento decisivo per gli operatori di questo settore, evidenziando i loro ruoli ma anche le loro responsabilità.
Quindi la legge è stata importante per gli installatori e i progettisti in quanto ha indicato regole precise in un contesto caratterizzato, fino a quel momento, dall’assenza di linee di comportamento chiare e riconosciute. Una novità è stata poi il coinvolgimento di altri soggetti, tra cui gli enti locali e altri organismi preposti alle verifiche e ai controlli. Questi si sono trovati coinvolti in una nuova realtà operativa, che richiedeva una partecipazione continua e coordinata anche da parte “dell’u-tente finale”, che deve essere vigile e responsabile nell’assegnazione dei lavori sia di piccola che di grande entità.
La legge 46/90 – con i suoi decreti attuativi più importanti: DPR 6 dicembre 1991, n. 447: Regolamento di attuazione; DM 20/2/92: Modello della Dichiarazione di conformità; DPR 18 aprile 1994, n. 392: Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti, nel rispetto delle norme di sicurezza;
è una legge al passo con i tempi, che trova i suoi punti di forza nella modernità e dinamicità dei suoi criteri e ha lo scopo di giungere alla creazione di una cultura della sicurezza di livello effettivamente sociale. In questo contesto un ruolo certamente importante ed efficace è svolto dalle norme tecniche che la legge riconosce come strumento di fiducia e di garanzia con cui pervenire allo “stato dell’arte” dei lavori di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti tecnici.
La legge in particolare nei primi anni di appli-cazione ha creato un clima di attenzione ver-so i problemi della sicurezza negli edifici mol-to significativo; però ha anche denunciato li-miti e carenze sul piano dell’applicazione, dei controlli e delle verifiche.
In tale contesto di aspettative che non si sta-vano realizzando, si è avuta la pubblicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Come è noto, nel giugno 2001 erano stati ap-provati tre testi legislativi con l’intento di rior-dinare in un unico corpo legislativo la disci-plina dell’edilizia. Si tratta del D.lgs. n. 378 “Disposizioni legislative in materia edilizia”, del DPR n. 379 “Disposizioni regolamentari in materia edilizia” e del DPR n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Quest’ultimo non detta disposizioni autonome, ma per maggiore chiarezza raccoglie in un unico testo le disposizioni legislative del D.lgs. 378 e quelle regolamentari del DPR 379, richiamando le prime con la lettera L e le altre con la lettera R.
Occorre tuttavia osservare che l’entrata in vigore del Testo Unico sull’edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), è stata rinviata all’atto della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto introduceva forti elementi di perplessità nella pratica applicazione della parte impiantistica. Nei testi citati, la cui applicazione è stata da ultimo rinviata per la parte che riguarda gli impianti al 1° gennaio 2004, il legislatore ha inteso incorporare anche le leggi n. 46 del 5 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”, e n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici”, creando tuttavia non poche incongruenze e incertezze agli operatori.
In via generale, infatti, si può dire che non è stato sufficientemente tenuto in considerazione che la normativa in materia di sicurezza degli impianti non risulta solo dalla legge 46/90, ma da un complesso di altre disposizioni, integrative o di vera e propria applicazione della legge 46/90, quali il DPR n. 447 del 1991, il DM 20.02.1992, il DPR n. 392 del 1994, il DPR 558/99.
In sostanza tale Testo Unico, anziché operare un’auspicata semplificazione delle norme esistenti, si limitava ad incorporare la legge 46/90 nell’ambito della nuova disciplina in materia edilizia, senza creare alcun raccordo con la disciplina applicativa della stessa, creando gravi incertezze sul regime attuale cui fare riferimento per la realizzazione degli impianti elettrici o di altro tipo, con seri rischi per la sicurezza degli utenti.
Si citano solo a titolo esemplificativo alcuni argomenti riportati nel DPR 380/01, che hanno suscitato numerose controversie:
Adeguamento impianti esistenti alla data del 13 marzo 1990
Il 3° e 4° comma dell’articolo 112, riguardanti l’adeguamento degli impianti antecedenti il 13 marzo 1990, non tengono conto dell’allar-gamento del campo di applicazione della legge 46/90. Pertanto si dovrebbe sostituire la data del 13 marzo 1990 – comma 3 – con la data di entrata in vigore del testo unico. Peraltro per gli impianti antecedenti il 13 marzo 1990, già soggetti alla legge 46/90, si dovrebbe tenere conto delle disposizioni nel frattempo emanate per considerare tali impianti adeguati (DPR 218/98 e DPR 447/91, art. 5, comma 8).
Regolamento di attuazione
L’Articolo 119 sembra introdurre di nuovo la necessità di un regolamento di attuazione non tenendo conto che tale regolamento, agli effetti dell’articolo 15 della Legge 46/90, è già stato emanato (DPR 447/91).
Non si ritiene invece opportuno che se ne debba produrre un altro, né tanto meno che il presente vada modificato.
Verifiche degli impianti
All’interno del Testo Unico non è menzionata l’attività di verifica degli impianti da parte degli Enti delegati, per i Comuni con più di diecimila abitanti, prevista dal DPR 392/94.
Tale assenza risulta forse la più significativa perché è proprio per la mancata attuazione delle verifiche che la legge sugli impianti tecnici degli edifici è risultata carente e quindi di fatto non rispettata.
Ulteriore proroga del Capo V del Testo Unico
Con il decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003 è stata prorogata al 1 gennaio 2004 l’entrata in vigore del Capo V del DPR 380/2001 sul Testo Unico dell’edilizia.
Si ricorda che il Capo V del DPR 380/01 ha per titolo “Norme per la sicurezza degli impianti” e riporta il contenuto della legge 46/90.
Tale proroga non fa chiarezza sul quadro legislativo applicabile al settore degli impianti tecnologici degli edifici, ma almeno evita per il momento l’entrata in vigore delle prescrizioni di cui alla legge 46/90 riportate nel Testo Unico sull’edilizia, senza prima aver chiarito gli aspetti che sopra sono richiamati.
Da oltre un anno nell’ambito del Prosiel Promozione Sicurezza Elettrica, l’Associazione cui partecipano o sono stati invitati a partecipare tutti i più importanti attori della filiera elettrica impiantistica, si sta cercando di intervenire legislativamente per:
– eliminare gli errori del DPR 380/01 e
– incidere maggiormente nel disposto legislativo al fine di rendere più applicata la legge 46/90, con un utilizzo più corretto della “Dichiarazione di conformità” rilasciata dagli installatori ai committenti al termine dei lavori e prevedendo un sistema di verifiche reali che fino ad oggi non sono state sostanzialmente effettuate.
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