IRPEF – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – RIVALUTAZIONI ANNUALI – ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%% – ANNO 2003 – MODALITA’ DI VERSAMENTO
IRPEF – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – RIVALUTAZIONI ANNUALI – ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% – ANNO 2003 – MODALITA’ DI VERS IRPEF – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – RIVALUTAZIONI ANNUALI – ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% – ANNO 2003 – MODALITA’ DI VERSAMENTO
La nuova disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo delle rivalutazioni dei trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro il 16 dicembre 2003 è dovuto, per l’anno stesso, l’acconto della predetta imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno 2002, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2002 (c.d. metodo storico). In alternativa l’acconto può essere determinato avendo riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima maturino nel corso dell’anno 2003 (c.d. metodo previsionale).
Per la determinazione dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di imposta calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati al 31 dicembre 2002, e relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2003, la percentuale Istat relativa al mese di dicembre 2002, che è pari a 3,5043%. A tale rivalutazione presuntiva si dovrà sommare la rivalutazione effettiva relativa ai TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2003. Sul totale così ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi, essere calcolato il 90% che costituisce l’ammontare dell’acconto da versare entro il 16 dicembre 2003.
Si rammenta che, nell’ipotesi di stime errate che comportano un versamento dell’acconto inferiore a quello dovuto, verranno applicate le sanzioni previste.
L’acconto deve essere versato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712. Il periodo di riferimento, da indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, cioè 2003.
Si rammenta, infine, che sia per il versamento dell’acconto che del saldo può essere utilizzato il credito di imposta di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti effettuati dalle imprese negli anni 1997 e 1998 a titolo di acconto sulle imposte dovute dai dipendenti all’atto della corresponsione del TFR). Il citato credito può essere utilizzato per i versamenti in parola senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dalla relativa normativa.
Nel caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della compilazione del mod. F24, nella colonna anno di riferimento va indicato l’anno di utilizzo del credito stesso e nella colonna importi a credito compensati il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.
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