IRPEF – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF – SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELLE DELIBERE SUCCESSIVE AL 29 SETTEMBRE 2002
IRPEF – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF – SOSPENSIONE DELLEFFICACIA DELLE DELIBERE SUCCESSIVE AL 29 SETTEMBRE 2002 IRPEF – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF – SOSPENSIONE DELLEFFICACIA DELLE DELIBERE SUCCESSIVE AL 29 SETTEMBRE 2002
L’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002 che non siano di conferma delle aliquote in vigore per l’anno 2002, e ciò in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
Con circolare 12 febbraio 2003, n. 1 l’Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali, a chiarimento di taluni dubbi interpretativi ne ha ulteriormente specificato il significato. Nella circolare in parola, in particolare, l’Ufficio ha chiarito che la sospensione prevista dalla legge finanziaria:
a) è operativa anche con riferimento alle delibere comunali e/o regionali emanate successivamente al 29.9.2002 che prevedono l’istituzione dell’addizionale all’IRPEF; tali deliberazioni, conseguentemente, devono reputarsi temporaneamente inefficaci. A giudizio dell’Ufficio, infatti, l’art. 3 della legge n. 289/2002 riserverebbe efficacia alle sole delibere comunali e/o regionali confermative delle aliquote già in vigore nell’anno 2002. Pertanto, sebbene la disposizione riferisca testualmente la sospensione agli aumenti delle addizionali comunali e/o regionali, è da ricondurre a tale fattispecie anche il caso di istituzione delle stesse, stante l’effettivo aumento che ne deriverebbe (l’imposta, nell’anno precedente, era pari a 0), e la ratio della norma di non accentuare la pressione fiscale a carico dei contribuenti;
b) non è operativa con riferimento alle delibere comunali e/o regionali (che, quindi, conservano efficacia):
– adottate anteriormente al 29.9.2002, anche se prevedono l’aumento dell’addizionale all’IRPEF (il tenore letterale della norma, infatti, riferisce la sospensione alle sole deliberazioni successive a tale data);
– emanate successivamente al 29.9.2002, con le quali sia diminuita (o, come scritto in precedenza, confermata) la misura dell’aliquota dell’addizionale all’IRPEF rispetto a quella in vigore nell’anno 2002.
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