INPS – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 1998 – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO
INPS – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 1998 – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO INPS – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 1998 – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO
Con circolare n. 86 del 12 maggio 2003 la Direzione Generale dell’INPS ha illustrato l’operazione di emissione degli estratti conto previdenziali, che, dopo un test nazionale effettuato nel mese di maggio, è stata generalizzata a partire dal mese di giugno 2003, secondo un calendario prestabilito. Nella citata circolare l’Istituto ha precisato che, mentre le finalità di una analoga operazione realizzata nel 1993 erano principalmente rivolte alla verifica della contribuzione versata, la nuova iniziativa si colloca nell’ottica di qualificare il rapporto con gli assicurati, rispondendo, fra l’altro, all’esigenza di fornire ai medesimi un documento che attesti, alla data del 31 dicembre 2001, la situazione assicurativa e contributiva individuale e di consentire il possesso di tutte le informazioni necessarie per definire la posizione pensionistica nei diversi sistemi di calcolo.
L’emissione degli estratti conto si propone come ulteriore obiettivo la puntuale definizione dei conti assicurativi individuali attraverso il confronto con gli assicurati, anche allo scopo di permettere all’INPS l’interruzione dei termini prescrizionali.
In proposito, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 38, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell’ipotesi in cui dall’estratto conto risultino periodi non coperti da contribuzione, relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione fissato, con riferimento ai contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, dall’art. 3, comma 9, lett. a), secondo periodo, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (dieci anni, ridotti, a far data dal 1° gennaio 1996, a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti), è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Con circolare n. 126 dell’11 luglio 2003 la Direzione Generale dell’INPS ha evidenziato che, per effetto di quanto stabilito dalla richiamata norma, tutti i termini prescrizionali, che non risultino compiuti entro il 31 dicembre 2002, vengono sospesi dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004. Pertanto, ai fini del computo del termine di prescrizione quinquennale, il periodo trascorso tra la data in cui i contributi erano dovuti ed il 31 dicembre 2002 deve essere sommato al periodo successivo al 1° luglio 2004. Relativamente all’ambito di efficacia della disposizione di cui trattasi, l’Istituto ritiene che la stessa debba intendersi riferita alla contribuzione accreditata per l’anno 1998 sia sulle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti che su quelle dei lavoratori autonomi. Per quanto concerne la contribuzione per la gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi, la prescrizione dei contributi afferenti il mese di gennaio 1998, che scadevano il 16 febbraio 1998, slitta al 17 agosto 2004 ed i mesi successivi di prescrivono aggiungendo sempre un mese a quest’ultima scadenza. La circolare in esame, inoltre, fornisce istruzioni in merito all’effetto interruttivo della prescrizione da riconoscere alle denunce di Mod. DM10/2, presentate dalle aziende nei termini fissati per il pagamento dei contributi. Al riguardo, l’Istituto richiama la sentenza n. 14826 del 18 ottobre 2002, con la quale la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha chiarito che l’atto interruttivo è tale solo se interviene nel corso della prescrizione, vale a dire quando il termine prescri-zionale è già iniziato, e non prima, non potendo essere interrotto ciò che ancora non esiste. Di conseguenza, atteso che:
– ai sensi dell’art. 2935 del Codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere,
– il diritto dell’INPS può essere fatto valere soltanto dopo il giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia contributiva, la Suprema Corte ha affermato che la presentazione del Mod. DM10/M, effettuata entro il predetto termine di scadenza, interviene in un momento che precede l’inizio della prescrizione del credito dell’ente previdenziale, senza, quindi, che al medesimo possa essere collegato alcun effetto interruttivo.
Sulla base delle stesse argomentazioni, sottolinea l’INPS, va, invece, considerato atto interruttivo della prescrizione la denuncia contributiva presentata dopo il sedicesimo giorno del mese di riferimento. Tanto rilevato, l’Istituto, al fine di evitare il decorso della prescrizione, invita le proprie Sedi periferiche ad emettere con tempestività gli avvisi bonari contenenti la dichiarazione espressa di voler esigere il credito contributivo, ogni volta che le denunce spontanee della ditta, dei lavoratori o qualsiasi altro tipo di regolarizzazione si riferiscano a periodi arretrati.
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