Print Friendly, PDF & Email
09.10.2003 - lavoro

INPS – PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITÀ – PRECISAZIONI DELL’ISTITUTO

INPS – PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITA’ – PRECISAZIONI DELL’ISTITUTO INPS – PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E DI MATERNITA’ – PRECISAZIONI DELL’ISTITUTO

La Direzione Generale dell’Inps con circolare n. 136 del 25 luglio 2003 ha dettato chiarimenti in materia di prestazioni economiche di malattia e di maternità.
Di seguito si illustrano gli aspetti di maggior interesse.
Lavoratori a tempo determinato
L’Istituto sottolinea che il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368/2001 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 10/2001), consente la generale instaurazione di rapporti a tempo determinato ove sussistano “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che giustificano l’apposizione del termine medesimo. Inoltre, l’Istituto precisa che nulla è mutato circa l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia a favore dei dipendenti assunti a tempo determinato.
Si ricorda, peraltro, che le vigenti disposizione in materia (legge n. 368/1993) stabiliscono che:
­ non possono essere corrisposti indennità e trattamenti economici per periodi successivi alla cessazione del rapporto a tempo determinato;
­ le indennità di malattia sono corrisposte per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi precedenti l’evento;
­ nel caso in cui nei 12 mesi precedenti il lavoratore non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, indennità e trattamenti economici sono concessi per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare e l’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps;
­ il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità di malattia per un numero di giornate superiori a quelle lavorate alle proprie dipendenze dal lavoratore (i rimanenti giorni verranno indennizzati direttamente dall’Inps).
Consegna dei certificati di malattia
La certificazione di malattia non può essere sostituita da altro documento.
La trasmissione all’Inps e al datore di lavoro tramite fax del certificato di malattia assume validità ai soli fini del rispetto del termine di invio (previsto per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo). Ai fini invece della concessione dell’indennità economica è necessario che il certificato medico pervenga in originale non oltre il termine annuale di prescrizione.
Eventuali comunicazioni telefoniche non hanno alcun valore a questi fini.
Cure termali e patologie ammesse
L’Inps ricorda che l’elenco delle patologie che danno diritto alla fruizione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale fuori dal periodo di ferie, con diritto all’indennità di malattia a carico dell’Istituto è quello individuate con Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994 ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2005.
Contenzioso ammnistrativo in materia di prestazioni economiche di malattie e di maternità
In materia di ricorsi al Comitato Provinciale, modificando il precedente indirizzo, l’Inps precisa che detti ricorsi sono atti interruttivi della prescrizione con efficacia “istantanea”, vale a dire il diritto a conseguire la prestazione si prescrive se entro un anno da detti atti non vengono posti in essere altri atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Cicli di cura ricorrenti
Per i casi di lavoratori che, a causa delle patologie sofferte, si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al lavoro, l’Inps precisa che se sul certificato inviato è barrata la relativa casella, le fattispecie in questione è definita applicando i “criteri della ricaduta”, ove ne ricorrano i relativi presupposti (trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente).
Peraltro, l’Istituto precisa che è sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità.
Certificati di ricovero e di pronto soccorso
L’Istituto attribuisce validità, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso.
Limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso così documentate, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione, è sufficiente che la certificazione suddetta sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi.
Eventuali semplici “attestazioni” di ricovero, carenti della diagnosi, non sono pertanto da ritenere valide ai fini certificativi.
In presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi di interesse, è riconoscibile soltanto quando il giudizio prognostico suddetto faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni.
La medesima certificazione, da inviare entro due giorni dal rilascio, sarà considerata regolare se completa degli altri dati essenziali sopra specificati; nel caso, il lavoratore dovrà indicare, oltre ai dati relativi all’azienda presso la quale è occupato, anche la sua abituale residenza e l’eventuale diverso temporaneo recapito al fine della predisposizione dei previsti controlli.
La previsione per cui non devono applicarsi le sanzioni per ritardata certificazione nei casi di certificazioni rilasciate da enti ospedalieri, è da riferire soltanto alla certificazione attestante i periodi di ricovero presso ospedali o case di cura pubblici o privati, rilasciata dalle stesse strutture. Anche in tal caso, la certificazione stessa deve essere inoltrata, a cura del lavoratore, ai previsti destinatari (Inps e datore di lavoro) non oltre il termine annuale di prescrizione.
La certificazione limitata a prestazioni di pronto soccorso – prestazioni non equiparabili a ricovero – dovrà essere inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia (entro 2 giorni dal rilascio).
Certificati di “dimissioni protette”
Nell’ambito delle “dimissioni protette”, e cioè dei periodi, per lo più protratti ed indeterminati, durante i quali il soggetto si rapporta alla struttura di ricovero unicamente nelle giornate programmate per il monitoraggio clinico, ovvero per esami clinico-strumentali, le pause fra un appuntamento e l’altro (cosiddetti “periodi intermedi”), ai fini erogativi non sono equiparabili al ricovero, in quanto si tratta di situazioni che, di per sé, non comprovano la permanenza dell’incapacità al lavoro. Per l’indennizzabilità dei “periodi intermedi” è, quindi, necessario che dalla relativa certificazione, rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal medico curante, risulti che il lavoratore sia non soltanto “ammalato” ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa della malattia da cui è affetto.
Anche nel caso in esame la certificazione di cui trattasi deve essere inviata, a cura del lavoratore, entro due giorni dal rilascio e deve contenere tutti i dati richiesti; eventuali ritardi od omissioni saranno valutati dall’Istituto secondo le disposizioni generali, pure ai fini della giustificabilità dei motivi addotti. Nell’eventualità di rientro nella struttura ospedaliera, al termine del periodo di “dimissione protetta”, ovvero anche durante lo stesso, l’evento potrà essere indennizzato, se ne ricorrono i presupposti (evento intervenuto entro 30 giorni dal precedente), quale “ricaduta”.
Certificazioni di Day Hospital
L’Istituto precisa che le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono del tutto equiparate a giornate di ricovero, per cui, a prescindere dalla durata della presenza giornaliera nel luogo di cura, nelle situazioni in questione, la incapacità al lavoro è riconoscibile, anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica. Sono appli-cabili, sia per quanto concerne i requisiti certificativi che i termini di invio, i criteri applicati alle giornate di ricovero, compresa la prevista riduzione della misura dell’indennità nel caso di lavoratori non aventi familiari a carico.
Malattia insorta durante o dopo la fruizione di periodi di congedo parentale o di congedo di maternità
Sull’argomento, l’Istituto rinvia alle istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 8 del 17.1.2003, ai sensi delle quali:
– per la malattia insorta durante la fruizione del congedo parentale, anche oltre sessanta giorni dall’inizio del medesimo (che, come noto, è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa previsto per le prestazioni di malattia non inizia a decorrere e la malattia stessa, debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla relativa disciplina, ovviamente nella presunzione, fatta salva diversa indicazione del genitore interessato, che quest’ultimo intende sospendere la fruizione del congedo parentale;
– per la malattia insorta dopo la conclusione del periodo di congedo parentale, a cui faccia seguito una mancata ripresa dell’attività, configurabile quale “sospensione del rapporto di lavoro”, il periodo di protezione assicurativa decorre, secondo le regole ordinarie, dal giorno successivo alla fine del congedo parentale, da considerare periodo neutro;
– i periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, che si verifichino durante il congedo parentale, devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante;
– ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale, durante il quale si siano verificati periodi di malattia, vanno tenute presenti le indicazioni fornite dall’Inps al punto 1, ultimo capoverso, della circolare n. 82 del 2 aprile 2001, relativamente ai casi in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie;
– la malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile, in quanto, a norma dell’art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 l’indennità per congedo di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Lavoratore con più rapporti di lavoro che si assenta a causa di infortunio
L’Istituto precisa che, nell’ipotesi in esame, il riconoscimento da parte dell’Inail di un evento come infortunio esonera l’Inps  dall’obbligo di intervento anche per gli altri rapporti di lavoro, dovendosi ritenere l’assenza del lavoratore quale assenza per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro.
Certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza
Nell’ipotesi di certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodi-pendenza comportanti, o meno, soggiorno in comunità terapeutica (fattispecie non equiparabile a ricovero ospedaliero), la relativa prestazione economica a carico dell’Istituto potrà essere corrisposta, secondo i criteri, le modalità ed entro i limiti erogativi normalmente previsti a seconda delle diverse categorie di aventi diritto, soltanto in presenza di effettiva incapacità lavorativa dei soggetti interessati, debitamente documentata nei modi di legge, da confermare, anche con riferimento alla durata della prognosi, attraverso i controlli sanitari ritenuti opportuni.
Nell’ambito di quanto precede si sottolinea, in particolare, che anche per tali soggetti vale l’obbligo di reperibilità durante le previste “fasce orarie” (se del caso presso la “comunità”), a nulla rilevando di per sé la particolare condizione di tossicodi-pendenza. Non essendo prevista la possibilità di autorizzazioni preventive ad assentarsi dal proprio domicilio, nel caso di assenza a visita di controllo, gli eventuali motivi di giustificazione addotti dagli interessati saranno, quindi, valutati secondo norma.
Visite mediche di controllo
Con messaggio n. 13385 del 21.10.1999, l’Inps ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il lavoratore, risultato assente al momento dell’accesso del medico di controllo, ritorni nella propria abitazione prima del definitivo allontanamento del medico, la visita domiciliare può comunque aver luogo (se non sussistono motivi ostativi), ma che tale visita non annulla la rilevata iniziale assenza, con conseguente applicazione della sanzione prevista, in mancanza di validi motivi di giustificazione. Al fine di evitare erronei convincimenti degli assicurati circa la non sanzionabilità della iniziale assenza, la circolare in oggetto invita le Sedi periferiche dell’Istituto a rappresentare ai medici di controllo la necessità di esplicitare espressamente ai lavoratori, annotandolo anche sul referto, che, nelle situazioni di cui trattasi, l’esecuzione della visita non giustifica di per sé l’assenza prima rilevata.
Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati da medici stranieri all’estero
Nel caso di assicurati occupati in Italia che si ammalano durante soggiorni all’estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. L’adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell’interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all’Inps (eventualmente in copia). In relazione a richieste di chiarimenti al riguardo, l’Istituto inoltre precisa che per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941