09.04.2003 - lavoro

INPS – DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI – PRIME ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

INPS – DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI – PRIME ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INPS – DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI – PRIME ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Con circolare n. 44 del 26 febbraio 2003, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le prime istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche per i dirigenti di aziende industriali, a seguito della confluenza dell’INPDAI nell’INPS, con effetto dal 1° gennaio 2003, (cfr. Not. n. 11/2002).
Di seguito si illustrano i principali aspetti della citata circolare.
Pensioni in essere al 1° gennaio 2003
In attesa del caricamento di tutte le posizioni pensionistiche dei dirigenti di aziende industriali negli archivi dell’INPS, previsto per il mese di ottobre 2003, il pagamento delle pensioni in essere al 1° gennaio 2003 continua ad essere effettuato dalle strutture dell’ex INPDAI, con le modalità già in atto.
A partire dal mese di maggio 2003 verranno inseriti nel data base delle pensioni i dati utili al pagamento, operando, ove possibile, l’unificazione dei mandati.
Una volta completato il caricamento nel predetto data base, anche le prestazioni di cui trattasi saranno gestite dalla sede INPS nella cui circoscrizione risiede l’interessato, con le modalità stabilite per la generalità delle pensioni dell’Istituto.
Con specifico riferimento alla disciplina del cumulo tra le pensioni di anzianità ed i redditi da lavoro introdotta dall’art. 44 della Legge n. 289/2002, l’INPS rinvia alle direttive impartite con la circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 (cfr. Not. n. 2/2003 e suppl. n. 1 al Not. n. 2/2003), sottolineando, in particolare, che:
–  per le pensioni di anzianità in pagamento, i cui titolari avevano 58 anni di età e 37 anni di contributi all’atto del pensionamento, le procedure non hanno operato la trattenuta dal mese di gennaio 2003, fermo restando le trattenute già in essere, in attuazione della previgente normativa sul regime di incumulabilità;
– i titolari di pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 , che non fanno valere, all’atto del pensio-namento, i predetti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, riceveranno la comunicazione trasmessa in allegato alla circolare da ultimo citata, nella quale vengono, fra l’altro, indicate la somma da versare, ai sensi dell’art.44, c.2, della Legge n. 289/2002, per poter accedere al regime di totale cumulabilità con effetto dal 1° gennaio 2003 e le modalità di pagamento della medesima.
Pensioni di nuova liquidazione
Le nuove domande di pensione possono essere presentate dagli interessati alle sedi INPS nella cui circoscrizione risiedono, utilizzando la modulistica INPS, ovvero quella già in uso presso l’INPDAI.
Le sedi INPS inoltreranno le domande di pensione di vecchiaia, di anzianità ed ai superstiti, ai fini dell’istruttoria e della liquidazione, alla Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali istituita presso l’ex INPDAI Viale delle Province 196 – 00162 Roma.
Tale Struttura provvederà anche alla istruttoria delle domande nel frattempo alla medesima direttamente pervenute.
Per le domande di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la sussistenza dei requisiti sanitari verrà accertata dalla competente sede INPS, mentre l’esistenza dei requisiti contributivi verrà verificata dalla Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali.
Nell’ipotesi in cui l’istruttoria delle domande si concluda in senso favorevole all’interessato, la suddetta Struttura provvederà ad adottare il provvedimento di accoglimento e a liquidare la prestazione.
Nel caso in cui, invece, l’istruttoria delle domande si concluda negativamente (per mancanza dei requisiti contributivi e/o dei requisiti sanitari), il provvedimento di reie-zione sarà adottato dalla competente sede INPS, alla quale, pertanto, la Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali dovrà trasmettere la documentazione concernente la situazione contributiva dell’assicurato.
In attesa dell’aggiornamento delle procedure di nuova liquidazione e ricostituzione delle pensioni per la gestione delle prestazioni di cui trattasi, comprendendo anche la quota relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 2002, da calcolare con le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, le pensioni con decorrenza successiva al 31 gennaio 2003 verranno definite in via provvisoria con le procedure già in atto presso l’INPDAI, opportunamente aggiornate.
Con le predette procedure verranno, altresì, definite le domande di pensione pervenute entro il 31 dicembre 2002, ancora in istruttoria presso la Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali.
La circolare in oggetto precisa, inoltre, che:
– i ricorsi amministrativi dei dirigenti di aziende industriali in materia di prestazioni pensionistiche vengono decisi dal Comitato provinciale dell’INPS, nella cui circoscrizione risiedono gli interessati;
– per il trasferimento dei contributi da lavoro dipendente, richiesto dai dirigenti di aziende industriali, ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 marzo 1973, n. 44, entro il 31 dicembre 2002, le sedi INPS proseguiranno l’istruttoria delle domande ancora giacenti, la cui definizione potrà avvenire non appena saranno completate le operazioni di aggiornamento della procedura automatizzata, con invio alla struttura del soppresso INPDAI della prevista documentazione cartacea (modello TRC01);
– per le richieste di ricongiunzione a titolo oneroso, inoltrate dai dirigenti di aziende industriali ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativamente al periodi di iscrizione alle gestioni previ-denziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti, le sedi INPS continueranno ad inviare la documentazione cartacea (modello TRCO1/bis);
– per la ricostituzione della posizione assicurativa, richiesta dai dirigenti di aziende industriali, ai sensi dell’art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, entro il 31 dicembre 2002, la Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali continuerà ad inviare alle competenti sedi INPS, secondo i criteri in vigore sino a tale data, la specifica dei periodi di contribuzione, l’indicazione delle retribuzioni e dei contributi relativi agli interessati, senza aIcun trasferimento di contributi fra il soppresso INPDAI e l’INPS.
La circolare in esame, infine, fa riserva di successive comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto, di rendita vitalizia e di ricongiunzione onerosa presentate in data successiva alla soppressione dell’INPDAI.


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