INPS – CONTRIBUZIONE CIG PER IMPIEGATI – DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE PER L’ANNO 2003
INPS – CONTRIBUZIONE CIG PER IMPIEGATI – DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE PER L’ANNO 2003 INPS – CONTRIBUZIONE CIG PER IMPIEGATI – DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE PER L’ANNO 2003
L’INPS, al fine di consentire l’individuazione delle imprese che hanno diritto all’applicazione della aliquota contributiva C.I.G. nella misura ridotta dell’1,90% per i dipendenti impiegati, richiede una dichiarazione di responsabilità da presentarsi entro il mese di gennaio da parte delle aziende che hanno avuto in forza nel corso dell’anno precedente, un numero medio di lavoratori inferiore o pari a 50. Pertanto le imprese interessate all’applicazione della contribuzione nella citata misura dell’1,90%, devono presentare all’INPS, entro la precitata scadenza, una dichiarazione di responsabilità che può essere redatta secondo lo schema allegato. Il limite numerico dei 50 dipendenti è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per i criteri di computo dei dipendenti ai fini del contributo ridotto dell’1,90% si rinvia alle istruzioni contenute nell’allegato alla presente.
Raccomandata A.R.
Spett.le
Sede INPS di
Via
n.
.
Matricola aziendale (1)
..
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante (2) della ditta
con sede in
. Via
. n.
.. tel.
dichiara, sotto la propria responsabilità, che nell’anno (3)
.. il numero medio di dipendenti è stato di
.. (4).
Quanto sopra si dichiara per gli effetti e ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 20 maggio 1975 n.164, ai fini della determinazione delle aliquote dei contributi dovuti alla C.I.G per gli impiegati ed i quadri dell’industria.
., lì
..
(1) La matricola aziendale è quella indicata sul modulo di denuncia (Mod. D.M.10).
(2) Cancellare l’ipotesi che non ricorre.
(3) Anno precedente a quello della dichiarazione.
(4) Nel numero dei dipendenti devono essere inclusi tutti i lavoratori in forza che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione, ivi compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per la Cassa integrazione guadagni: sono quindi da computare anche i lavoratori con qualifica di dirigente. Il lavoratore assente (es. per servizio militare, per gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore (ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto). Sono da escludere i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti nonché i lavoratori assunti con contratto di reinserimento in base all’art.20, comma 4, legge n.223/91.
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