07.02.2003 - lavoro

INPS – 1 GENNAIO 2003. 1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: IMPORTO MASSIMALE. 2) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2003. 3) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2 – ESPOSIZIONE PERIODI DI FERIE

INPS – 1 GENNAIO 2003 INPS – 1 GENNAIO 2003
1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: IMPORTO MASSIMALE
2) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2003
3) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2 – ESPOSIZIONE PERIODI DI FERIE
INPS 1° GENNAIO 2003 1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – IMPORTO MASSIMALE L’INPS ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2003.
I trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 2003 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.
RETRIBUZIONI FINO A EURO 1.711,71 (comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo
Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%
euro 791,21
euro 747,38
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici
Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%
euro 949,45
euro 896,85

RETRIBUZIONI SUPERIORI A EURO 1.711,71 (comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo
Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%
euro 950,95
euro 898,27
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici
Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%
euro 1.141,14
euro 1.077,92

2) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DALL’1.1.2003

L’articolo 44 della legge n. 289/2002 dispone, con decorrenza 1°gennaio 2003, l’aumento nella misura di 2,50 punti percentuali della aliquota complessiva dei contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa istaurati con soggetti che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta. Pertanto, l’aliquota contributiva in parola è fissata, con la precitata decorrenza, nel 12,50%. Resta invece ferma nella percentuale del 10% l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione Separata dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa istaurati con soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati percettori di pensione  ai superstiti (indiretta o di reversibilità). La contribuzione di cui trattasi, come è noto, è posta a carico per un terzo al collaboratore e per due terzi al committente. Si riepiloga la contribuzione dovuta dal 1°gennaio 2003 alla predetta Gestione dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Collaboratori non iscritti ad altro fondo obbligatorio di previdenza Aliquota complessiva 14%.
Collaboratori contemporaneamente iscritti ad altro fondo obbligatorio o titolari di pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità) Aliquota complessiva 10%
Collaboratori titolari di pensione diretta Aliquota complessiva 12,50%
3) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2 – ESPOSIZIONE PERIODI DI FERIE L’INPS ha dettato istruzioni in ordine alla compilazione del mod. DM 10/2 concernenti, tra l’altro, le modalità di indicazione dei periodi di ferie cui devono attenersi le imprese del settore edile.
Le giornate di ferie sono, dal punto di vista contributivo, giornate “retribuite” in quanto il lavoratore viene regolarmente retribuito, anche se non direttamente dal datore di lavoro, ma tramite la Cassa Edile. Pertanto, sul mod. DM 10/2, nella colonna giornate retribuite del quadro B, i giorni di ferie devono essere compresi nel numero di giorni retribuiti.
Considerato, tuttavia, che non esiste la corrispondente retribuzione imponibile, il sistema di controllo del mod. DM 10/2 ha proceduto all’emissione di note di rettifica per il mancato rispetto del minimale contributivo della retribuzione imponibile riportata sul modello stesso.
Per evitare, nel futuro, l’emissione delle note, l’INPS ha dettato nuove modalità di compilazione del mod. DM 10/2 in tali circostanze.
Dal mese di gennaio 2003, le imprese devono riportare in uno dei righi in bianco del quadro B/C del mod. DM 10/2 i dati afferenti ai lavoratori operai che nel mese hanno goduto delle ferie.
Più precisamente, devono indicare nella colonna “Codice” il prescritto codice d’individuazione del lavoratore seguito dal quarto carattere “M”. Pertanto, il codice da riportare è “100M” per i lavoratori operai, “153M” per gli operai con contratto di formazione e lavoro e “W00M” per i dipendenti ex apprendisti operai confermati in qualifica sottoposti al particolare regime contributivo di cui alla legge n. 56/87 (proroga benefici contributivi per un anno dalla data di trasformazione del rapporto).
Naturalmente, devono essere indicati di seguito, nelle relative colonne, i dati relativi al numero al numero dei dipendenti in ferie, il numero delle giornate retribuite e l’importo delle retribuzioni corrisposte.


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