09.09.2003 - urbanistica

FUNZIONE SOCIALE DEGLI ORATORI E DELLE PARROCCHIE – I LORO IMMOBILI SONO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

FUNZIONE SOCIALE DEGLI ORATORI E DELLE PARROCCHIE – I LORO IMMOBILI SONO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FUNZIONE SOCIALE DEGLI ORATORI E DELLE PARROCCHIE – I LORO IMMOBILI SONO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Sulla G.U. n. 181 del 6/8/2003 è stata pubblicata la legge 181 con la quale viene dato riconoscimento al valore non solo religioso, ma anche sociale, alle attività svolte dalle parrocchie mediante gli oratori, dalle parrocchie stesse e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa. Viene conseguentemente stabilito che le pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio delle parrocchie e degli enti citati sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria.
Legge 1 agosto 2003, n. 206
Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo
(G.U. n. 181 del 6 Agosto 2003)
Art. 1
1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.
Art. 2
1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell’esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Art. 3
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell’ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.


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