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09.09.2003 - tributi

DETRAZIONE DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO – PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2003

(DL n.147/03 conv. L. n.200 del 1/8/03)

La Camera ha definitivamente convertito in legge il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 147 (cd mille proroghe) che contiene, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2003 del termine per l’applicazione della detrazione IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione degli edifici residenziali.
La proroga non riguarda la riduzione dell’IVA dal 20% al 10% per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali, nè l’estensione dei benefici per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese o cooperative edilizie.
Pertanto, riepilogando:
– Detrazione IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute da privati: il beneficio si applica per tutte le spese pagate con bonifico bancario sino al 31 dicembre 2003;
– Riduzione dal 20% al 10% dell’IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali: l’aliquota del 10% si applica per le fatture emesse sino al 30 settembre 2003.
A partire dal 1° ottobre 2003 le fatture relative a tali interventi dovranno essere emesse con l’aliquota IVA del 20%. Resta al 10% l’IVA per gli interventi di recupero più incisivi, cioè per quelli di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (lett. c, d, ed e, art. 31, L. n. 457/78);
– Applicazione del 36% agli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese: la detrazione IRPEF del 36% delle spese di acquisto, da calcolarsi sul 25% del corrispettivo dichiarato in contratto, si applica per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2004, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2003 (art. 9, legge 448/2001, art. 2 legge 289/2002).

 


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